T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 04-08-2011, n. 681 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

come eccepito dalla regione Lazio, il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto la controversia si riferisce alla materia delle sovvenzioni/ agevolazioni e contributi nella quale il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo avviene in base alla qualificazione (come diritto soggettivo o interesse legittimo) della situazione soggettiva azionata e nella fattispecie la controversia ha ad oggetto l’accertamento del quantum del contributo concesso al consorzio ricorrente e investe pertanto posizioni di diritto soggettivo (Consiglio Stato, sez. IV, 28 marzo 2011, n. 1875);

Ritenuto che il riferimento da parte del ricorrente consorzio alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex articolo 133, lettera a), punto 2) cod. proc. amm. non sia pertinente alla fattispecie in quanto nel caso all’esame non viene in rilievo un accordo tra pubbliche amministrazioni implicante l’esercizio di poteri pubblici o collegabile anche mediatamente all’esercizio di poteri pubblici ma una convenzione accessiva a un provvedimento di concessione di un contributo, disciplinante i rapporti tra il concedente e il beneficiario, la cui unica singolarità è costituita dalla circostanza che quest’ultimo non è un soggetto privato ma un ente pubblico economico;

Ritenuto che per quanto precede debba declinarsi la giurisdizione favore del giudice ordinario innanzi al quale la controversia potrà proseguire ex art. 11, comma 3, cod. proc. amm.;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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