Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27306

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto 25 marzo 2009, la Corte d’appello di Napoli ha liquidato a favore del signor G.G., a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento penale nel quale questi era imputato, la somma di Euro 750,06, oltre agli interessi.

2. Per la cassazione del decreto ricorre il signor G. con atto notificato in data 8 ottobre 2009 per quattro motivi.

Il Ministero della Giustizia resiste con atto notificato il 21 novembre 2009. 3. Il ricorso è inammissibile. Nessuno dei quattro motivi formulati, con i quali si censurano confusamente e congiuntamente violazioni di norme e vizi di motivazione, espone un quesito di diritto, o una sintesi idonea a identificare il fatto controverso, come richiesto dall’art. 360 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, posto che il decreto impugnato è anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009. A norma della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, infatti, l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., sancita dall’art. 47, si applica alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato depositato successivamente alla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 4 luglio 2009).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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