Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-05-2011) 25-07-2011, n. 29682

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 23 aprile 2010, confermava la condanna pronunciata il 4 giugno 2002 dal Tribunale di Catania alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 400 di multa nei confronti di T.V., dichiarato colpevole del delitto di cui all’art. 648 c.p., comma 2, per avere ricettato un assegno di provenienza furtiva.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:

1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento agli artt. 191, 431 e 491 c.p.p., per non esser stata estromessa dal fascicolo del dibattimento la denuncia presentata dalla persona offesa dal delitto di furto, erroneamente – perchè non citato il teste di riferimento – considerata dal Tribunale atto irripetibile, nonchè mancanza di motivazione della Corte di Appello sulla deduzione difensiva.

2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, poichè mancherebbe la prova del reato presupposto in conseguenza della inutilizzabilità della suddetta denuncia, e omessa motivazione della Corte di Appello sul punto.

3) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per non essere stati considerati gli elementi probatori favorevoli all’imputato, quale l’incertezza in merito all’esatta identificazione del soggetto che scambiò l’assegno di cui al capo di imputazione.

4) inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 157 c.p., poichè il reato è stato contestato in epoca antecedente e prossima al (OMISSIS), momento nel quale l’assegno veniva emesso, ma il furto avvenne il (OMISSIS) e, quindi, il reato si sarebbe prescritto in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello.

Motivi della decisione

Deve osservarsi che, come dedotto dal ricorrente, la ricettazione ascritta all’imputato è stata contestata come commessa "in data antecedente e prossima al (OMISSIS)", ma il reato presupposto di furto è stato denunciato il (OMISSIS). La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito che il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato, ai fini dell’accertamento del termine di prescrizione ed in caso di mancanza di prova certa, nell’immediata prossimità alla data di commissione del reato presupposto, in applicazione del principio del favor rei (da ultimo, Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Glicora, Rv. 246287). Pertanto, nel caso di specie, la prescrizione deve ritenersi maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, con la conseguenza che, non sussistendo i presupposti per l’adozione, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., di una decisione assolutoria, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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