Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27305

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Secondo quanto risulta dalla sentenza della Corte d’appello di Roma impugnata con il ricorso proposto dall’Associazione culturale Il Balletto di Renato Greco, detta associazione aveva notificato alla Regione Lazio un decreto ingiuntivo per il pagamento di una fattura relativa a prestazioni di formazione professionale affidate con una deliberazione della Giunta regionale. La Regione s’era opposta proponendo riconvenzionale per il pagamento di una somma. Il Tribunale aveva revocato il decreto e condannato l’opponente al pagamento di una somma in favore della regione.

2. Nel giudizio d’appello, l’associazione aveva sostenuto: a) che nella determinazione del quantum ad essa spettante v’era stato errore nell’individuazione della deliberazione della giunta regionale relativa ai criteri di revisione contabile per l’esame dei rendiconti; b) allo stesso fine, era stata trascurata una convenzione stipulata tra le parti, e in particolare gli artt. 7 e 8 di essa.

Con sentenza 11 luglio 2 005, non notificata, la corte capitolina ha respinto l’appello.

3. Per la cassazione della predetta sentenza ricorre l’associazione con atto notificato il 22 settembre 2 006, per tre motivi.

La regione resiste con controricorso notificato il 27 ottobre 2006. 4. Pregiudiziale all’esame del merito è la considerazione che il ricorso non contiene una propria adeguata esposizione del fatto, ma solo la riproduzione del testo della sentenza impugnata, e del suo dispositivo.

Occorre brevemente ricordare che la sommaria esposizione dei fatti di causa, prescritta a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., come parte integrante del ricorso, lungi dall’essere mero adempimento formale, è opera di sintesi intellettuale di un professionista iscritto in un albo speciale, e costituisce la premessa essenziale all’illustrazione dei motivi d’impugnazione, ai quali è strumentale.

Attraverso quella esposizione, infatti, il giudice di legittimità è messo a conoscenza degli indispensabili elementi della fattispecie sostanziale e della vicenda processuale che, nella prospettiva della parte impugnante, giustificano la cassazione della sentenza impugnata.

In coerenza con tali premesse, le sezioni unite di questa corte hanno affermato il principio, al quale il collegio ritiene debba darsi continuità, che la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non esponga la sua versione della vicenda processuale, e dell’oggetto della pretesa, ma si limiti ad allegare, mediante "spillatura" al ricorso, alla quale deve considerarsi equivalente qualsiasi mezzo di riproduzione informatica, il testo della sentenza impugnata, privo di relazione con i motivi di ricorso e inidoneo a chiarire la portata delle censure mosse alla decisione, contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Sez. un. 17 luglio 2009 n. 16628).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente allagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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