T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 04-08-2011, n. 678 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso sia infondato in quanto: a) è incontestato che le opere relativamente alle quali è stato ingiunto demolizione e ripristino dello stato dei luoghi siano state realizzate abusivamente (per di più in area soggetta a vincolo paesaggistico); b) il ricorrente non ha contestato neppure che esse rientrino nel regime sanzionatorio dell’articolo 31 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, limitandosi a prospettare difficoltà di esecuzione dell’ordinanza in relazione alla situazione di dissesto esistente nell’area;

Ritenuto che, in presenza di opere abusive, l’applicazione delle relative sanzioni costituisce per l’amministrazione un atto dovuto e che le difficoltà di esecuzione dell’ordine – anche indipendentemente da quanto si legge nell’atto circa un accertamento compiuto in ordine alla possibilità tecnica della demolizione "senza pregiudizio alcuno" – non giustificherebbero il mancato esercizio dei poteri sanzionatori da parte dell’amministrazione, costituendo responsabilità dell’autore dell’abuso eliminarlo eventualmente adottando tutte le misure e cautele suggerite dalla tecnica per prevenire possibili danni;

Ritenuto che, in mancanza di costituzione dell’amministrazione, non vi sia materia di pronuncia sulle spese;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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