Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27303 Spese processuali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

C.F. ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto della Corte d’appello di Salerno depositato il 9.4.2008 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione formulata in relazione a processo civile iniziato con atto del 13.9.2000 innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania definito con sentenza d’appello del 14.3.2007, accertato un eccesso di 3 anni e 8 mesi rispetto alla ragionevole durata, ha liquidato il danno non patrimoniale su base annua di Euro 1000,00 e le spese giudiziali secondo la tariffa dei procedimenti camerali.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 35 c.p., in quanto proposti avverso la stessa decisione, il ricorso principale deve essere accolto.

Si censura l’applicazione da parte della Corte del merito della tariffa professionale prevista per i procedimenti camerali, formulando pertinente quesito di diritto con cui si chiede se nella specie trovino applicazione la L. n. 1051 del 1957, e la tariffa adottata con delibera nazionale forense 20.9.2002 ed approvata con D.M. 8 aprile 2004, e gli artt. 1 e 11 detta tabella, che non è applicabile secondo consolidato orientamento al procedimento in questione che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, va considerato quale procedimento avente natura contenziosa e non rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al, D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50 paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi,ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (Cass. nn. 25352/2008 e 21371/2009).

Il decreto impugnato collide con questo orientamento e va pertanto cassato in parte qua.

Il ricorso incidentale merita invece il rigetto.

Genericamente formulata, la censura deduce il vizio di motivazione omessa e/o insufficiente in ordine alla modesta rilevanza della posta in gioco nonchè del lungo tempo trascorso tra l’inizio del processo presupposto e l’insorgere della pretesa azionata in quella sede, introducendo argomenti di fatto che i giudici del merito hanno esaminato e criticamente apprezzato ai fini della determinazione del danno. Il motivo nel resto è manifestamente infondato, siccome la Corte di merito si è uniformata allo standard Europeo.

Non necessitando ulteriori indagini istruttorie, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., applicando la tariffa vigente per i procedimenti ordinar tenendo conto dell’attività difensiva svolta in sede di merito, e determinandone l’ammontare come da dispositivo, con condanna del resistente al pagamento delle spese della presente fase di legittimità liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

La Corte:

riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale. Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida per la fase di merito in Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorario, ed al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 600,00 oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre ancora spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni, con attribuzione in favore dell’Avv. Felice Amato per entrambe le liquidazioni.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *