Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-05-2011) 25-07-2011, n. 29679 Falsità materiale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 1 luglio 2010, confermava la condanna pronunciata il 24 febbraio 2009 dal Tribunale di Salerno alla pena di anni due di reclusione ed Euro 1.200 di multa nei confronti di M.V., dichiarato colpevole dei reati di ricettazione di assegni e carta di identità provento di furto, di falsità materiale e di tentata truffa. Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchè mancanza di motivazione.

Il ricorrente si duole che la sentenza impugnata non abbia valutato la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., benchè esso appellante avesse limitato il motivo di gravame al solo profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche.

Uguale mancanza di motivazione deduce il ricorrente con riferimento al diniego della concessione delle suddette attenuanti.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili. Con i motivi di appello l’impugnante non solo si limitava a chiede la concessione delle attenuanti generiche e il minimo della pena, ma egli stesso osservava che "in punto di fatto, nessun dubbio sussiste circa la penale responsabilità dell’imputato, attesa la complessa attività istruttoria posta in essere in sede dibattimentale".

Per quanto concerne il diniego di concessione delle attenuanti generiche, la censura di mancanza di motivazione è manifestamente infondata, poichè la sentenza impugnata non solo conferma il giudizio espresso in primo grado, con riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato, ma prende in considerazioni le circostanze addotte dall’appellante a sostegno della sua richiesta ed afferma che "quand’anche dimostrate, non potrebbero considerarsi sufficienti a consentire il riconoscimento delle invocate attenuanti". Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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