Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27302

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.P. impugna con ricorso per cassazione affidato a 2 motivi il decreto della Corte d’appello di Roma n. 7113/2009 che, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione formulata in relazione a giudizio da lui introdotto innanzi alla Corte dei Conti unitamente ad altri sei soggetti, ha provveduto a liquidare l’equa riparazione per il segmento eccedente la ragionevole durata a favore degli altri istanti omettendo di menzionare il suo nominativo sia nell’epigrafe, sia in parte motiva, sia infine in dispositivo.

La Presidenza del Consiglio del Ministri intimata non ha spiegato difesa.

Motivi della decisione

Entrambi i motivi, l’uno in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c., l’altro che denuncia vizio d’omessa motivazione, prospettano errore della Corte di merito per avere immotivatamente omesso di pronunciare sulla domanda di equa riparazione formulata dal ricorrente unitamente ad altri consorti in lite del giudizio presupposto, sono fondati e meritano accoglimento.

La lettura degli atti, che la natura processuale del vizio processuale dedotto col primo motivo consente, evidenza l’errore ascritto alla Corte del merito che ha provveduto sulla domanda di equa riparazione omettendo ogni riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente, seppur questi avesse proposto il ricorso introduttivo unitamente agli altri istanti. Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato con rinvio alla Corte d’appello di Roma che provvederà sulla merito della domanda del ricorrente e liquiderà anche le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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