Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-05-2011) 25-07-2011, n. 29678

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza in data 28 aprile 2010, confermava la condanna pronunciata il 13 luglio 2005 dal Tribunale di Oristano alla pena di anni due mesi tre di reclusione ed Euro 1.000 di multa nei confronti di T.D., dichiarato colpevole dei delitti di truffa e ricettazione di assegno bancario provento di furto.

I giudici del merito, per l’individuazione dell’imputato come colui che aveva ritirato dalla persona offesa una fornitura di grano rilasciando il predetto assegno, si basavano sul riconoscimento sia fotografico che nel corso del dibattimento da parte della stessa persona offesa e di altri due testi, nonchè sul controllo dei tabulati telefonici, oltre che sulle dichiarazioni del coimputato.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo vizi di cui alle lett. b), d) ed c) c.p.p. per avere ritenuta raggiunta la prova attraverso il mezzo della ricognizione fotografica. Il ricorrente ritiene che l’individuazione così effettuata non possa essere ritenuta valida e afferma che le prove innominate devono essere valutate esclusivamente in chiave indiziaria, evidenziando, altresì, numerose contraddizioni e diverse valutazioni fatte da tutti i testi in relazione alle caratteristiche somatiche della persona offesa.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili.

La persona offesa è stata individuata da plurimi testimoni non solo attraverso il riconoscimento fotografico, ma anche in udienza e la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha costantemente affermato che qualora si sia, in sede di indagini di P.G., proceduto a riconoscimenti informali, e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corso dell’esame testimoniale, il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio anche se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova – bensì sull’attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia o l’imputato di persona, si dica poi certo della operata identificazione, reiterata nel corso dell’udienza (Sez. 2, n. 16204 dell’11/03/2004, Kerkoti Perparim, Rv. 228777; Sez. 1, n. 3642 del 03/12/2004, dep. 02/02/2005, Izzo, Rv. 230781).

Del tutto generica e apodittica l’affermazione del ricorrente circa la sussistenza di contraddizioni nelle diverse dichiarazioni testimoniali. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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