Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27301 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, nei confronti del Ministero della Giustizia, R.M. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Potenza del 18 FEBBRAIO 2009, che aveva rigettato la sua domanda volta al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Si costituisce ma non svolge attività difensiva il Ministero.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

Correttamente il Giudice a quo ha considerato il computo del procedimento penale presupposto dalla costituzione di parte civile e non dalla mera presentazione della querela. Altrettanto correttamente ha escluso la sussistenza di danno patrimoniale, con congrua motivazione, non avendo il ricorrente fornito prova del nesso di causalità tra la durata del procedimento e il costo della difesa legale.

Va precisato che, pur non essendovi un automatismo assoluto tra ragionevole durata e responsabilità della amministrazione, deve essere l’amministrazione stessa ad indicare elementi e situazioni specifiche, che escludano tali responsabilità, e fornirne idonea prova (al riguardo, tra le altre Cass. S.u. n. 1340/04). D’altra parte, i rinvii richiesti dalle parti potrebbero escludere la responsabilità dell’amministrazione, soltanto ove fossero limitati in un tempo ragionevole.

Va pertanto accolto parzialmente il ricorso, cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Potenza, che si atterrà a quanto sopra indicato. Nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto attività difensiva, ma essendosi soltanto costituita l’amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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