Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-04-2011) 25-07-2011, n. 29693

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

preso atto che il PM ricorrente censura il provvedimento reiettivo della richiesta di convalida del fermo con riferimento alla motivazione che il GIP ha posto a base del giudizio di insussistenza di elementi atti a dimostrare la sussistenza di elementi di reità per il reato di ricettazione (capo a);

ritenuto che invero è riscontrabile nell’ordinanza impugnata una congrua ed analitica motivazione critica circa gli elementi ritenuti dal PM come idonei a delineare ragionevolmente- ed in modo tutt’altro che congetturale – la ascrivibilità al predetto del reato di ricettazione;

ritenuto che il fermo era correlato,infatti, al dato che il motorino sul quale I.S.K. viaggiava come trasportato fosse provento di furto, e che il conducente,al momento del controllo da parte dei CC si fosse dato alla fuga, opponendo altresì resistenza agli agenti dopo l’inseguimento;

osservato come dalla condotta tenuta dal conducente del motorino, cui I.S.K. non poteva opporre alcunchè,nel breve lasso di tempo intercorso, correttamente il GIP ha desunto l’assenza di elementi sintomatici della corresponsabilità nel reato di ricettazione, peraltro, non ricavabile dal comportamento successivo al "bloccaggio" del mezzo, atteso che il tentativo di sottrarsi alla identificazione, integrante la diversa ipotesi di reato di cui all’art. 337 c.p., non assumeva rilevanza univoca nel senso ipotizzato dal PM chiede che la Corte di cassazione rigetti il ricorso proposto nei confronti di I.S.K. …";

Ritenuto che la suddetta motivazione è conforme alle risultanze processuali ed è condivisa dal collegio, che la fa propria, ponendola a motivazione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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