T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 04-08-2011, n. 674

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 14 giugno 2011 e depositato il successivo giorno 30, con cui il sig. L.P. ha impugnato il provvedimento del 12 maggio 2011 con cui è stata rigettata la domanda di emersione di lavoro irregolare ex L. 102/09 presentata dal ricorrente a favore del cittadino extracomunitario Parshotam "perché annovera reati ostativi al rilascio del nullaosta" (sentenza del Tribunale di Latina n. 538/09 dell’8.10.09 di condanna per il reato di cui all’art. 14 commi 5 ter e quinques del D.L.vo 286/98);

Rilevato che il ricorso è manifestamente fondato, posto che "In tema di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati, il reato di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato previsto dall’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale è previsto l’arresto obbligatorio, non è più compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115/CE. Pertanto, la sopravvenienza normativa di matrice comunitaria di immediata applicazione negli Stati membri, posto che è inutilmente decorso il termine fissato per il recepimento da parte dello Stato Italiano, ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, con efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 2 del codice penale. Tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato, in quanto il principio del tempus regit actum esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento" (Consiglio Stato Ad. Plen., 10 maggio 2011 n. 8).

Ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere accolto con condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando pronunciando sul ricorso R.G. 672/11 lo accoglie e, per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero resistente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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