Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-04-2011) 25-07-2011, n. 29692 Decreto di citazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Pubblico Ministero di Roma ricorre per cassazione del provvedimento con il quale il Tribunale monocratico cittadino ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e restituito gli atti al P.M., assumendo,erroneamente che non era stato effettuato l’interrogatorio dell’indagato ai sensi dell’art. 415 c.p.p., comma 3, pure ritualmente richiesto, lamentando l’abnormità o nullità del predetto provvedimento, che immotivatamente fa regredire il procedimento ad una fase anteriore.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Questa Corte, infatti, con giurisprudenza delle Sezioni Unite che questo collegio condivide e fa propria, ha già ritenuto che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. SS.UU. n. 25957 del 2009 rv 243590. 2.2 La decisione su menzionata si attaglia perfettamente alla situazione lamentata del ricorrente , giustificando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, perchè proposto nonostante il contrario orientamento di questa Corte di legittimità sul punto.

3. Il ricorso deve .pertanto, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *