T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 04-08-2011, n. 673

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso notificato l’8 giugno 2011 e depositato il successivo giorno 24, con cui il sig. T.R.K. (cittadino indiano) ha impugnato i provvedimenti in epigrafe specificati, con i quali, rispettivamente, la Questura di Latina ha revocato il nulla osta favorevole alla domanda di emersione del lavoro irregolare ex L. 102/09, sul presupposto di una condanna (con sentenza dell’8.7.2008) del Tribunale di Treviso per il reato previsto dall’art. 14 comma 5 ter del d.lgs 286/98 e la Prefettura di Latina ha comunicato che la procedura di emersione ex L. 102/09 è da considerarsi nulla;

Rilevato che il ricorso è manifestamente fondato, posto che "In tema di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati, il reato di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato previsto dall’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale è previsto l’arresto obbligatorio, non è più compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115/CE. Pertanto, la sopravvenienza normativa di matrice comunitaria di immediata applicazione negli Stati membri, posto che è inutilmente decorso il termine fissato per il recepimento da parte dello Stato Italiano, ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, con efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 2 del codice penale. Tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato, in quanto il principio del tempus regit actum esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento" (Consiglio Stato Ad. Plen., 10 maggio 2011 n. 8).

Ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere accolto con condanna alle spese dell’Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 655/11 lo accoglie e, per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero resistente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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