Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-04-2011) 25-07-2011, n. 29676

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, dopo aver premesso che l’imputato in occasione dell’arresto in flagranza per il furto aggravato di un’autovettura, fu trovato in possesso di tre chiavi alterate, una delle quali inserite nel quadro di accensione dell’autovettura rubata,ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari, del 28.06.2000, di condanna di C.S. per il reato di cui all’art. 707 c.p. alla pena di un mese di reclusione ed euro 50 di multa,ritenendo che solo il possesso della chiave inserita nel quadro di accensione dovesse ritenersi assorbito nel reato di furto aggravato, per il quale era stata patteggiata la pena, ricorre la difesa del C. lamentando la violazione dell’art. 84 del c.p., a tenore del quale i giudici avrebbero dovuto ritenere la detenzione delle chiavi assorbita nel reato di furto, mancando comunque la prova che le chiavi non furono in concreto utilizzate per commettere il furto.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è fondato per i motivi di cui in seguito.

2.1 Secondo la giurisprudenza datata e ripetuta di questa Corte, in tema di rapporti tra la contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. e il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose ( art. 625 c.p., n. 2), soltanto nel caso in cui gli arnesi atti allo scasso siano effettivamente serviti per la commissione del furto, e il loro possesso sia stato limitato all’uso momentaneo necessario per l’effrazione senza protrarsi per un ulteriore arco di tempo giuridicamente apprezzabile, si verifica l’assorbimento della contravvenzione nel delitto di furto aggravato, giacchè solo in tale ipotesi il collegamento tra i due illeciti, sussistente in termini di immediatezza e di strumentalità, da vita ad una fattispecie complessa e rende operante il principio di specialità.

Una situazione del tutto analoga a quella in esame è già stata oggetto di valutazione da parte di questa Corte che ha ravvisato fondato il motivo di ricorso relativo all’assorbimento della contravvenzione, con la motivazione che di seguito si riporta ed alla quale si fa rinvio: "… Ciò posto, va seguito l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti tra la contravvenzione di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso ed il delitto di furto, tentato o consumato, aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625×1.2). L’assorbimento della contravvenzione nell’aggravante del furto circostanziato si verifica quando ricorra un nesso di immediatezza e stnimentalità tra il possesso degli arnesi ed il loro uso. Perchè si verifichi questa situazione occorre la concomitante presenza dei seguenti elementi : 1) gli strumenti devono essere stati effettivamente usati per la commissione del furto; 2) il loro possesso deve essere stato limitato all’uso momentaneo necessario per l’effrazione; 3) non vi deve essere stato distacco temporale e spaziale tra la commissione del furto e l’accertamento del possesso degli arnesi; 4) tali arnesi non devono essere di natura e quantità tali assumere una rilevanza giuridica autonoma rispetto all’ambito di consumazione del delitto circostanziato. Questi presupposti sono tutti presenti nella fattispecie delineata in sede di merito – come sopra riportata – sotto i profili di tempo di spazio, di uso diretto e momentaneo (risulta evidente che i prevenuti volevano commettere quel furto in quel momento, senza ulteriori attività) di rapporto specifico tra il complesso degli arnesi rinvenuti e il tentativo messo in atto; la sentenza impugnata, quindi, si rivela non corretta rispetto alla corrispondenza tra il fatto in esame e la sua definizione giuridica Cass. Sez. 2 n. 6955/1998 rv 211104.

La motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso il rilievo della contestualità e funzionalità del possesso delle altre chiavi in relazione alla specifica condotta di furto, affermando l’autonomia della contravvenzione appare pertanto contraddica e meritevole di annullamento attesa li contestualità dell’utilizzo di una delle chiavi (di cui da atto la stessa Corte di mento) che porta, in contrasto con la decisione, a ritenere la funzionalità del possesso delle chiavi al delitto di furto, con la conseguenza che la sentenza deve essere cassata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *