Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-04-2011) 25-07-2011, n. 29675

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola, del 18.05.2006, ha assolto i due imputati dal reato di associazione a delinquere e, ritenuta la prescrizione di numerosi reati fine, ha rideterminato la pena inflitta ad entrambi gli imputati, propone ricorso la difesa di D. S. e P., chiedendo l’annullamento della sentenza e lamentando:

a) quanto alla posizione di P.A., che in relazione al capo G, la circostanza di aver chiesto la nazionalizzazione dell’autovettura non è prova di consapevolezza del furto così come hanno invece ritenuto i giudici di merito; in relazione al capo G5) che la prova del riciclaggio è incerta, in relazione al capo O5) che manca la prova del conseguimento della disponibilità del veicolo da parte dell’indagato., per il reato di cui al capo T10 e P 10 che i veicoli furono trovati presso il D.S. e che,pertanto, manca la prova della ricezione degli stessi da parte del P., inoltre per i reati contestati non può parlarsi di riciclaggio ma solo di ricettazione perchè le operazioni volte ad ostacolare l’identificazione del veicolo erano rimaste allo stadio di atti preparatori. b) in ordine alla posizione del D.S., il ricorrente lamenta che l’assoluzione dalla accusa di associazione a delinquere aveva fatto venir meno le prove della responsabilità dell’imputato anche in ordine ai reati fine, che la sentenza di condanna è frutto di un mancato approfondimento dei fatti ed è caratterizzata un evidente pregiudizio di colpevolezza in danno del D.S., che per i reati contestati non può parlarsi di riciclaggio ma solo di ricettazione perchè le operazioni volte ad ostacolare l’identificazione del veicolo erano rimaste allo stadio di atti preparatori.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 La sentenza impugnata non merita le censure avanzate in ricorso:

anche per il puntuale rinvio alla motivazione di primo grado in punto di responsabilità del P.. La motivazione infatti, è congruamente articolata, logica ed esaustiva.

2.2 I giudici di merito hanno tratto la convinzione del coinvolgimento del P. nell’operazione di riciclaggio delle autovetture di provenienza furtiva dall’essere stato l’imputato il responsabile legale della De.Si.Fr, presso la cui sede fu rinvenuta documentazione estera relativa ad autoveicoli, in originale e falsificata, e la prova della conoscenza dell’attività illecita è emersa dalla circostanza che analoga documentazione fu rinvenuta anche presso il domicilio del P. stesso. Le ulteriori censure del ricorso P. sono esclusivamente versate in fatto ed assolutamente generiiche ed imprecise, come nel caso del richiamo alla imputazione sub O5) che, in contrasto a quanto affermato in ricorso, è stata dichiarata prescritta.

2.3. Anche il ricorso di D.S. è manifestamente infondato perchè si risolve in censure generiche che auspicano un approfondimento motivazionale sui punti sui quali a differenza che per gli altri, non è intervenuta la piena confessione dell’imputato, punti che, peraltro non sono nemmeno vagamente indicati.

2.4 La doglianza relativa alla diversa qualificazione dei reati come riciclaggio, comune al ricorso P., è solo apoditticamente enunciata ma non illustrata puntualmente, rendendone così impossibile la compiuta valutazione.

2.5 I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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