Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-04-2011) 25-07-2011, n. 29674

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che,dichiarata la prescrizione per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) e rideterminata la pena nella misura di mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa, ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Pozzuoli del 27.11.2007, ricorrono personalmente F.A. e P.S., lamentando, con un primo ricorso, l’erronea applicazione della legge penale perchè i giudici della Corte hanno ritenuto sussistente il reato di ricettazione senza considerare che i reati sono stati commessi il (OMISSIS), periodo di tempo in cui la normativa relativa alla contraffazione era radicalmente mutata con l’entrata in vigore della L. n. 248 del 2000, che all’art. 16 aveva delineato un nuovo illecito di contraffazione, mutandone la natura da illecito penale in amministrativo, e non si sono resi conto che la discontinuità normativa così determinata, rendeva incompatibile l’accusa di ricettazione secondo quanto più volte affermato dalla Corte Suprema.

1.1 La Corte territoriale .inoltre, non ha valutato che la mancanza del contrassegno SIAE è solo uno degli elementi dai quali desumere la contraffazione che dovrà essere corroborato, per assurgere a valore di prova, da altri elementi della stessa natura.

1.2 Con un secondo ricorso le parti lamentano di essere state condannate per ricettazione anche se non è stata acquisita prova della duplicazione dei supporti informati e se è rimasta così indimostrata la provenienza o ricezione illecita degli stessi.

Motivi della decisione

2. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, rimanendo assorbite le ulteriori doglianze.

2.1 La sentenza delle SS.UU. n. 47164 del 20.12.2005, dep. 23.12.2005, rv. 232303, ric. Marino, ha sancito che non può ritenersi il concorso fra i reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter e quello di cui all’art. 648 c.p. per le condotte successive alla L. 18 agosto 2000, n. 248, entrata in vigore il 19.9.2000, ma anteriori alla modifica legislativa di cui al D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, entrato in vigore il 29.4.2003. 2.2 Per l’esattezza, il contrasto di giurisprudenza è stato risolto dalle Sezioni Unite con l’affermazione dei seguenti principi di diritto:

"E’ ammissibile il concorso delle condotte di acquisto o ricezione punite dall’art. 648 c.p. con le successive condotte di immissione in commercio punite dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter. Nel vigore della L. n. 248 del 2000 la condotta di acquisto di supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, ove non costituisse concorso ex art. 110 c.p. in uno dei reati previsti dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 171 e 171 octies integrava l’illecito amministrativo di cui all’art. 16 della stessa Legge, che in virtù del principio di specialità previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 prevaleva in ogni caso sull’art. 648 c.p., che punisce lo stesso fatto, anche se l’acquisto fosse destinato al commercio. Sopravvenuto il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato la L. n. 248 del 2000, art. 16 (art. 41) e l’ha sostituito con il nuovo testo della L. n. 633 del 1941, art. 174 ter (art. 28), è possibile il concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter e successive modificazioni, quando l’agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione, configurandosi l’illecito meramente amministrativo previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 174 ter soltanto quando l’acquisto o la ricezione siano destinati ad uso esclusivamente personale. La situazione normativa così ricostruita non è mutata con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80, perchè l’incauto acquisto di cose provenienti da taluno dei reati previsti dalla L. n. 633 del 1941 può integrare gli estremi della contravvenzione prevista dall’art. 712 c.p.; mentre solo l’incauto acquisto di cose di provenienza altrimenti illecita, vale a dire di cose non provenienti da reato, può integrare gli estremi dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 1, comma 7 del citato decreto legge". 2.3 Per i suddetti principi, poichè i fatti contestati risalgono al 20.07.2001, non è possibile ravvisare la violazione di cui all’art. 648 c.p. e, di conseguenza, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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