Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-04-2011) 25-07-2011, n. 29672

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani del 18.07.2008, di condanna di R.B., per il reato di estorsione, riconosciutegli le attenuanti generiche, esclusa la recidiva e riconosciuta la diminuente del rito, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa, ricorre la difesa dell’imputato, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:

a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all’art. 629 c.p..

La sentenza impugnata non motiva in ordine alla sussistenza della minaccia: che manca anche nella descrizione dei fatti compiuta dalla parte lesa M.G. e del fratello di costui M. V.. Mancando un elemento essenziale della fattispecie criminosa non può dirsi sussistente il reato. La dazione di denaro al R. fu conseguenza dell’accordo intervenuto con la Polizia e non della coartazione derivante dalla minaccia. Manca anche l’elemento dell’ingiusto profitto e del danno. b) – Manca il dolo perchè non vi fu volontà di minacciare il M. e nessuna intenzione di conseguire l’ingiusto profitto ; da parte del R. vi fu solo l’intento di far conseguire all’amico Stabile il ristoro del danno subito;

c) – Non sarebbe corretta la qualificazione del fatto come estorsione e più adeguata appare quella di esercizio privato delle proprie ragioni: R. agì convinto di esercitare un diritto. Neanche corretta è la ritenuta sussistenza del reato consumato e non semplicemente tentato posto che l’imputato non conseguì mai il possesso stabile della cosa a causa della predisposizione dell’intervento di polizia. d) Sempre per la stessa ragione il M. non perse mai il possesso della cosa e perciò andava riconosciuta all’imputato sia l’attenuante dell’art. 64 c.p., n. 4 ed andavano valutati gli elementi a favore, meglio indicati all’art. 133 c.p..

Motivi della decisione

2. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

2.1 Non sono fondate le doglianze che traggono spunto dall’intervento della Polizia, concordato con il M. al fine di cogliere il responsabile sul fatto e che si sostanziano nella affermazione che l’intervento ha reso l’estorsione insussistente e comunque non consumata perchè avrebbe eliso gli elementi della minaccia, dell’ingiusto profitto e del danno, tutti essenziali per il configurarsi della fattispecie dell’estorsione, che al più sarebbe rimesta allo stadio del tentativo.

2.2. Tale specifica situazione, nell’ambito della puntualizzazione degli elementi fondamentali della fattispecie di estorsione, è già stata oggetto di esame da parte della giurisprudenza più accreditata e condivisa di questa Corte, che ha già ritenuto che l’adesione al progetto della polizia giudiziaria, finalizzato alla identificazione del soggetto agente, non elimina il nesso di causalità tra la condotta violenta o minacciosa e la costrizione alla condotta pretesa, perchè l’elemento che qualifica la fattispecie estorsiva è costituito dal comportamento coatto della vittima perchè "la modalità lesiva di tale fattispecie, che la tipicizza rispetto ad altre, anche di confine, è costituita da una condotta coattiva dell’agente che priva della libertà di autodeterminarsi, nelle disposizioni patrimoniali, il soggetto passivo, che così è costretto a fare o ad omettere qualcosa che altrimenti non avrebbe fatto od omesso, da cui consegue il profitto per l’agente o per altri, con altrui danno patrimoniale" e che il profitto, direttamente collegato a tale comportamento illecitamente indotto, nei termini di costrizione a fare o patire, costituisce l’evento del reato.

2.3 Pertanto, per la sussistenza del profitto non si richiede nè l’ulteriore elemento dell’utilizzazione del bene estorto nè la disponibilità autonoma dello stesso, estremo questo che non solo non è contemplato dalla legge, ma la cui introduzione viola il principio di tassatività della fattispecie determinando restrizioni di operatività non desumibili dalla struttura legale della fattispecie e che, quindi, ne possono rendere arbitraria l’applicazione.

Quanto, poi, alla sussistenza di un semplice tentativo, va rilevato che la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all’evento del reato, mentre l’ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicchè è configurabile il tentativo solo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al "facere" ingiunto. (V. Cass. Sez. 2 sent. n. 44319 del 18.11.2005 dep. 5.12.2005 rv 232506, Sez. 2, 23 maggio 1972, Monne, 122623; Sez. 1, 12 marzo 1982, Turco, 153396; Sez. 2, 16 febbraio 1987, n.9454, Balzano, 176613; Sez. 6, 2 maggio I987,n. 10877, Casadei, 176854;

Sez. 2, 25 maggio I990, n. 3772, Berton, 186776; Sez. 2, 17 novembre 1992, n. 47, Berlingieri, 193156; Sez. 2, 18 febbraio 1997, n. 6407, Calabretta).

2.4 Di conseguenza il delitto di estorsione è consumato, e non solo tentato, allorchè la cosa estorta venga consegnata dalla vittima all’estorsore : e poichè nell’estorsione la modalità di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall’agente sulla vittima, perchè tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale, la fattispecie si realizza nella sua interezza anche se sia predisposto l’intervento della polizia, che provveda immediatamente all’arresto del reo e alla restituzione della cosa estorta alla vittima. (Cass. SS.UU. n. 19 del 27/10/1999).

2.5 Va precisato che i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono alla scelta personalissima della vittima e non rilevano ai fini del verificarsi dell’evento.

Il fatto che la vittima dell’estorsione si adoperi affinchè la polizia giudiziaria possa pervenire all’identificazione e all’arresto dell’autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione, ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui essa versa. Il legislatore, con la formula adottata ("….costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa") prende in considerazione lo stato oggettivo di costrizione e non distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa estorsiva.

2.6 Manifestamente infondate sono,poi, le doglianze relative al mancato riconoscimento dell’art. 62 c.p., n. 4 ed ai criteri di cui all’art. 133 c.p. perchè formulate in modo generico e tale da non consentire a questa Corte di prenderle in esame.

3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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