Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 25-07-2011, n. 29731

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di San Valentino in A.C. assolveva N.G. dai reati di minacce e lesioni personali a lui ascritti perchè commessi in stato di assoluta incapacità di intendere e valore. Reputava, in proposito, che non potesse essere disposta la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura o manicomio giudiziario perchè, trattandosi di misure detentive e non essendo prevista per il giudice di pace l’applicazione di pene detentive, per analogia logica doveva ritenersi preclusa anche la possibilità di irrogazione di misura di sicurezza caratterizzata da profili punitivi.

Avverso la sentenza anzidetta il P.G. di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte motivo.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce violazione di legge, con riferimento al D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 222 e 32, comma 1, lett. b) del codice di rito, contestando l’assunto del giudice di pace in ordine all’assimilabilità delle misure di sicurezza alle pene detentive e rilevando che, ad ogni modo, l’art. 215 c.p., richiamato in sentenza, prevedeva misure di sicurezza sia detentive che non detentive.

2. – A mente dell’art. 579, comma 2, – applicabile anche al procedimento innanzi al giudice di pace, in forza del generale rinvio, per quanto non espressamente previsto, alle norme del codice di rito, disposto dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2 – l’impugnazione avverso le sole statuizioni della sentenza riguardanti le misure di sicurezza è proposta a norma dell’art. 680, comma 2, ossia mediante appello al tribunale di sorveglianza (cfr, in tal senso Cass. sez 5, 21.9.2006, n. 2656, rv. 236302, con riferimento proprio ad una pronuncia del giudice di pace).

3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere convertito in appello, con trasmissione degli atti al competente tribunale di sorveglianza.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila per quanto di competenza.

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