T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-08-2011, n. 7002 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe di diniego di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 4620/10 la domanda cautelare è stata accolta.

Con atto depositato il 15 giugno 2011, il difensore del ricorrente ha dichiarato che nelle more del giudizio è cessata la materia del contendere in quanto la Questura ha rilasciato il permesso di soggiorno elettronico al proprio assistito.

In allegato al suddetto atto il difensore del ricorrente ha prodotto anche copia del permesso di soggiorno elettronico.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti, atteso che, al momento dell’adozione dell’atto, non era ancora chiaro in giurisprudenza in quali casi fosse applicabile il testo novellato dell’art. 32 del D.Lgs. 286/98.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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