Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-03-2011) 25-07-2011, n. 29707

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che il Tribunale di Roma, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di C.F., indagato per i delitti di cui all’art. 416 c.p., comma 1 e L. 25 gennaio 1982, n. 17, art. 2 avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del medesimo tribunale, emessa il l’8 settembre 2010, che aveva rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata all’indagato ovvero di sostituzione con quella degli arresti domiciliari;

– che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il C., per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento;

– che il ricorrente, con atto del 25 febbraio 2011 depositato II 28 febbraio 2011, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto, essendo stata la misura cautelare disposta nei suoi confronti sostituita con quella degli arresti domiciliari;

Motivi della decisione

– che in considerazione dell’intervenuta rinuncia all’impugnazione a norma dell’art. 589 cod. proc. pen., deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

– che a ragione della sopravvenuta carenza d’interesse, non sussistono le condizioni stabilite dall’art. 616 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186 per disporre la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa per le ammende.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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