Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27290 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, C.R., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 23 NOVEMBRE 2007, che aveva rigettato la sua domanda volta al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Non svolge attività difensiva il Ministero.

Il collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

E’ vero che – secondo giurisprudenza consolidata – la proposizione di difese manifestamente infondate costituisce elemento sufficiente per escludere il patema d’animo derivante dalla lungaggine processuale e dunque per rigettare la domanda di equa riparazione (tra le altre Cass., n. 12175/07).

Tuttavia, nella specie, il Giudice a quo avrebbe dovuto fornire più specifica motivazione al riguardo, limitandosi invece ad affermare che la domanda della C. era all’evidenza infondata alla stregua della motivazione congrua e condivisibile del giudice amministrativo, quasi ad affermare, contro la lettera della norma, che la mera soccombenza escluderebbe ogni possibilità di equa riparazione.

Può decidersi nel merito, determinando un danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (procedimento presupposto davanti al T.A.R.: maggio 1996 – settembre 2006; durata ragionevole 3 anni) per l’importo di Euro 6.600,00, con interessi dalla domanda.

Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 6.600,00 per indennizzo con interessi legali dalla domanda, e le spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 600,00 per onorari. Euro 600,00 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali che determina in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge con distrazione degli antistatari Avv. Angelone R. e M. G. Cappiello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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