T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-08-2011, n. 6999

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugna con il ricorso in epigrafe il provvedimento con cui la Questura le ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studi, rilasciatole per l’anno 2009 (con scadenza 28.1.2010) al fine di frequentare un corso di lingua e cultura italiana per stranieri presso la Scuola "Arco di Druso" della durata di tre anni.

Il provvedimento è motivato sull’assunto che, non essendo la Scuola "Arco di Druso" riconosciuta dalle Istituzioni pubbliche italiane, i suoi corsi non possono forgiarsi del carattere della pluriennalità, al pari di quelli riconosciuti. Pertanto, la nuova iscrizione presso lo stesso istituto per l’anno successivo deve interpretarsi come nuovo corso e necessita pertanto di un nuovo visto di ingresso.

Il ricorso articolato in due motivi di impugnazione nei quali ella deduce la violazione dell’art. 44 bis del DPR 334/04, dell’art. 5, comma 2 e 5 del d.lgs. 286/98, nonché eccesso di potere sotto vari profili.

L’amministrazione si è costituita con mero atto di stile. L’istanza cautelare è stata accolta all’udienza del 12.4.2011.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Secondo la Questura, il corso cui la ricorrente si sarebbe iscritta, in quanto non rilascia attestati o diplomi riconosciuti da istituzioni pubbliche italiane, non potrebbe essere considerato come avente durata pluriennale, essendo tale carattere riservato unicamente ai corsi universitari o a quelli riconosciuti da istituzioni pubbliche italiane. Ciò nonostante il dato di fatto, non contestato, della durata triennale del corso di lingua e cultura italiana cui la ricorrente è iscritta.

Sostiene invece la ricorrente che la Questura è incorsa in un errore interpretativo in quanto il corso per il quale ella ha ottenuto il visto e il permesso di soggiorno per l’anno precedente è lo stesso per il quale ora chiede il rinnovo, trattandosi di un unico corso che si articola in tre anni.

La tesi interpretativa della Questura non può essere condivisa.

Il requisito del riconoscimento da parte di istituzioni pubbliche italiane, infatti, non è espressamente richiesto dal legislatore per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Il d.lgs. n. 286/98, all’art. 39 bis, si limita a rinviare al regolamento di attuazione per quanto riguarda i corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, e per i soli corsi di formazione professionale e tirocini formativi prevede una limitazione dell’ingresso in relazione al contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarietà sociale.

A livello regolamentare, l’art. 44 bis, comma 2, del DPR n. 394/99, introdotto dall’art. 41, comma 1, del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, ugualmente distinguendo tra corsi superiori di studio o formazione tecnica da un lato e formazione professionale e tirocinio normativo dall’altro, prevede per i primi, al comma 2, che: " È ugualmente consentito l’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all’ articolo 5, comma 3, in favore dei cittadini stranieri: a) maggiori di età, che intendano seguire corsi superiori di studio o d’istruzione tecnicoprofessionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilità economiche di cui all’ articolo 5, comma 6, nonché la validità dell’iscrizione o preiscrizione al corso da seguire in Italia;".

Solo in relazione ai corsi di formazione professionali e per i tirocini formativi, il comma 5 dello stesso art. 44 bis richiede che essi siano organizzati da enti di formazione accreditati, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, al fine di consentire l’ingresso nel territorio nazionale nell’ambito del contingente annuale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 6.

Dalla normativa sia di rango primario che secondario, dunque, è dato desumere l’esistenza di una diversa disciplina per l’ingresso nello Stato per motivi di studio a seconda che si tratti di corsi superiori studio o di formazione professionale. Solo per i secondi è previsto infatti un contingente di accesso annuale e la necessità del riconoscimento da parte di istituzioni pubbliche italiane.

Così ricostruito il quadro normativo, veniamo ora alla questione della possibilità di ottenere un rinnovo del permesso di soggiorno in caso di frequenza a corsi superiori di studio di durata pluriennale.

Sul punto, invero, la normativa sia legislativa che regolamentare nulla dice. Infatti, della questione del rinnovo si occupa solo l’art. 39 comma 3, lett. b) con riferimento all’accesso ai corsi universitari e alla possibilità di iscriversi ad un corso di laurea diverso da quello originariamente prescelto. Coerentemente, del rinnovo si occupa anche l’art. 46 del DPR 394/99, in relazione sempre ai corsi universitari.

Tale lacuna normativa, tuttavia, non può indurre l’interprete a ritenere che al di fuori dei corsi universitari non sia possibile ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

D’altro canto, la stessa circolare ministeriale citata nel provvedimento impugnato (dipartimento della P.S. Servizio immigrazione n. 300/C/2001/1951/P12.214.39/1^ Div. Del 16.1.2002) prevede la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno in caso di corsi di durata pluriennale.

Ciò in quanto il fatto che il permesso di soggiorno per motivi di studio abbia durata annuale, infatti, non può influire sulla questione del suo rinnovo, appunto di anno in anno, ove sussistano i presupposti di legge (ai sensi dell’art. 5, comma 5 d.lgs. 286/98), per la continuazione di un unico corso di durata pluriennale.

D’altro canto, l’assenza di riconoscimento da parte delle istituzioni pubbliche italiane non è stata considerata dalla amministrazione dell’interno ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per la frequenza al primo anno del suddetto corso. Sarebbe pertanto alquanto irragionevole ed illogico consentire l’ingresso per la frequenza del primo anno di un corso di durata pluriennale tenuto da una scuola non riconosciuta dalle istituzioni pubbliche italiane per poi negare, al secondo anno, il rinnovo del permesso di soggiorno, obbligando lo studente a fare ritorno in Patria per ottenere un nuovo visto per la frequenza del secondo anno del corso.

Il ricorso pertanto deve essere accolto, assorbita la seconda doglianza, e deve essere disposto l’annullamento del diniego impugnato, con conseguente obbligo della amministrazione di ripronunciarsi sull’istanza alla luce della presente sentenza.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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