Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19-12-2011, n. 27288 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso dell’8-1-1992 C.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale Valle del Pescara chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di lire 6.048.183 per residua sorte capitale per TFR oltre interessi e svalutazione monetaria dal 10-10- 1991 al soddisfo e della somma di lire 309.146 per ferie non godute e ratei di tredicesima maturati dalla cessazione del rapporto oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva in giudizio il Consorzio contestando il fondamento delle domande attrici e chiedendo in via riconvenzionale la condanna del C. al pagamento della somma di lire 4.748.981 che aveva già corrisposto al suo ex dipendente per indennità sostitutiva delle ferie non godute ritenendo indebito tale pagamento; chiedeva ed otteneva l’autorizzazione a chiamare in causa l’INA Assitalia in relazione al credito relativo al TFR; l’INA si costituiva in giudizio asserendo di aver ottemperato agli obblighi derivanti dalla convenzione assicurativa e di non essere tenuta a garantire il Consorzio dagli oneri per il ritardo nel pagamento del TFR. Dopo la riunione a tale procedimento di altro procedimento sempre promosso dal C. nei confronti del predetto Consorzio, il Tribunale adito con sentenza del 20-3-2008 respingeva sia le domande proposte dal C. che la domanda riconvenzionale introdotta dal Consorzio.

Proposta impugnazione da parte del C. cui resistevano il Consorzio, l’Ina Assitalia e le Assicurazioni Generali la Corte di Appello dell’Aquila con sentenza del 24-6-2010, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal Consorzio, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O., rilevando che la controversia in oggetto per spettanze lavorative afferenti ad un periodo anteriore al 30-6-1998 doveva essere devoluta al G.A., essendo il Consorzio un ente pubblico non economico.

Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto un ricorso basato si di un unico motivo cui il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti – Pescara ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo formulato il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 37 e 409 c.p.c., in relazione alla L. 5 ottobre 1991, n. 317, art. 36, comma 4, e D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69 comma 7, sostiene che ai sensi dell’art. 36 ora citato e secondo l’orientamento consolidato di questa Corte i Consorzi di Sviluppo Industriale sono enti pubblici economici con la conseguente giurisdizione del G.O.; aggiunge che i riferimenti nella sentenza impugnata alla normativa transitoria di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, sono del tutto inconferenti nella fattispecie, nella quale la competenza del giudice ordinario è stabilita ex art. 409 c.p.c., per i dipendenti degli enti pubblici economici, tra i quali rientra per le legge anche il Consorzio di Sviluppo datore di lavoro del C..

Il ricorso merita accoglimento sotto un profilo preliminare ed assorbente rispetto all’oggetto della censura sollevata dal ricorrente.

Deve invero rilevarsi che la Corte territoriale, come già esposto, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in accoglimento di una eccezione in proposito sollevata dal Consorzio appellato, ritenendo comunque tale questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio ex art. 37 c.p.c..

Tale assunto deve essere disatteso in linea con l’orientamento ormai consolidato di questa Corte secondo cui l’interpretazione della norma ora menzionata deve tener conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, cosicchè, per quello che interessa particolarmente in questa sede, la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione, ed il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, con la specificazione che il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito (con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, ipotesi non ricorrente nella fattispecie) e non vi sia stata impugnazione riguardo alla giurisdizione (Cass. S.U. 9- 10-2008 n. 24883; Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26019; Cass. S.U. 18-12- 2008 n. 29523).

Alla luce di tali principi è evidente che nella specie, in presenza di una sentenza di primo grado che aveva rigettato nel merito le domande proposte dal C. ed aveva quindi implicitamente affermato la giurisdizione del giudice ordinario, il Consorzio per l’Area Industriale Valle del Pescara aveva l’onere al riguardo di proporre un appello incidentale con il quale censurare la sentenza di primo grado in punto giurisdizione, non essendo sufficiente, per quanto esposto, proporre in proposito una semplice eccezione; per tali considerazioni pertanto deve ritenersi essersi formato un giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice ordinario.

Conseguentemente in accoglimento del ricorso deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario; la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, e la causa deve essere rimessa alla Corte di Appello dell’Aquila anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa alla Corte di Appello dell’Aquila anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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