T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-08-2011, n. 6997 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Roma ha rigettato l’istanza presentata dal proprio datore di lavoro di emersione e regolarizzazione dal lavoro irregolare, ai sensi della l. n. 102/2009.

Il diniego è motivato sulla scorta di un parere negativo della questura che fa riferimento alla sussistenza, a carico del ricorrente, di una o più condanne per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.

Il ricorso è articolato in varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’avvocatura dello stato si è costituta con mero atto di stile.

L’istanza cautelare è stata respinta all’udienza del 28 luglio 2010.

All’odierna udienza è stato prodotto un rapporto circostanziato dello Sportello unico, il difensore del ricorrente ne ha eccepito la tardività. La causa, quindi, è stata trattenuta in decisone.

Il ricorso è fondato in relazione alla doglianza di difetto di motivazione dedotta con il primo motivo di ricorso e pertanto esso deve essere accolto.

Il provvedimento impugnato, limitandosi a recepire il parere negativo della questura, non specifica infatti né quali e quante condanne né per quali reati rientranti nel novero di quelli indicati dagli artt. 380 e 381 c.p.p. il ricorrente abbia riportato.

Si tratta di un grave deficit motivazionale che impedisce al ricorrente di comprendere a quali fatti l’amministrazione si riferisce e quindi di svolgere in modo proficuo le proprie difese.

Di contro, inconferenti paiono le ulteriori considerazioni, svolte sempre nel primo motivo di ricorso, circa l’irrilevanza di mere denunce penali non approdate ad una sentenza di condanna, posto che l’unico elemento chiaro nella motivazione del provvedimento è appunto la sussistenza di una o più sentenze di condanna penali ovvero di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 cp.p.

Le restanti censure possono essere assorbite.

Il ricorso, per tali motivi, deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo della amministrazione di ripronunciarsi sull’istanza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente, che liquida in euro 1500 oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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