T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-08-2011, n. 6996 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame si impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui è stato disposto l’acquisto coattivo di due dipinti di cui i ricorrenti avevano richiesto fosse autorizzata l’esportazione.

Con ordinanza n. 4234/2011 il Collegio ha disposto incombenti istruttori volti ad acquisire dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali documentati chiarimenti in merito all’eventuale intervenuta rinuncia all’esportazione dei dipinti in contestazione prospettata con nota prot. 1501 del 4.11.2005; gli incombenti sono stati ritualmente eseguiti.

All’udienza pubblica odierna, il patrono dei ricorrenti, anche alla luce della documentazione depositata dalla resistente, ha rappresentato, con dichiarazione presa a verbale, che i suoi assistiti non hanno più alcun interesse alla coltivazione del gravame.

Al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo l’integrale compensazione delle spese tra le parti, sussistendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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