Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19-12-2011, n. 27285 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al T.A.R. della Puglia, sezione di Lecce, del giugno 2007, S.A.L. chiese l’annullamento del decreto del 17 maggio 2007 con il quale il Dirigente del settore LL.PP. del Comune di Tarante aveva disposto l’espropriazione definitiva, con determinazione della relativa indennità, di un’area di terreno indivisa – in comproprietà della ricorrente al cinquanta per cento – ricadente nel detto Comune, nonchè di tutti gli atti connessi, preordinati e/o consequenziali, con particolare riferimento: alla deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Taranto del 31 maggio 2000 di approvazione del progetto definitivo del "Nuovo mercato all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli" (con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera); alla delibera della Giunta municipale del 2 agosto 2001 di approvazione del progetto esecutivo; al decreto dirigenziale di occupazione d’urgenza del 27 marzo 2002; al verbale di immissione in possesso con relativo stato di consistenza del 20 maggio 2002; alla determinazione dirigenziale del 17 aprile 2007 recante la fissazione dell’indennità provvisoria di esproprio.

La ricorrente chiese altresì la condanna del Comune alla restituzione dei suoli espropriati e/o al risarcimento dei danni per l’illecita occupazione ed espropriazione degli stessi.

Il Tribunale adito, con sentenza del 4 dicembre 2007, dichiarò il ricorso irricevibile, per tardività, con riguardo a tutti i provvedimenti ablatori adottati dal Comune antecedentemente al decreto definitivo del 17 maggio 2007 sopra indicato, e, per il resto, inammissibile.

La S. propose quindi appello al Consiglio di Stato, deducendo in primo luogo il difetto di giurisdizione del G.A. in ragione della mancanza, nella sopra menzionata deliberazione del maggio 2000 di approvazione del progetto definitivo dell’opera, dei termini iniziali e finali della procedura espropriativa e dei lavori, previsti dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13.

Il Consiglio di Stato, con decisione n. 1298 del 5 marzo 2010, ha respinto l’appello, disattendendo, in particolare, l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla base della considerazione secondo la quale la mancata indicazione dei termini anzidetti non può dequalificare la valenza giuridica di un’attività espletata nel corso e in virtù di un procedimento amministrativo comunque esistente a seguito dell’emissione della dichiarazione di pubblica utilità. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione S.A.L., sulla base di due motivi.

3. Il Comune di Taranto ha resistito con controricorso.

4. La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 13, in combinato disposto con gli artt. 42 e 111 Cost., e chiede che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Sostiene che la pacifica mancanza, nella sopra indicata delibera del Commissario straordinario del Comune di Taranto del 31 maggio 2000, contenente la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, della indicazione dei termini previsti dalla citata L. n. 2359 del 1865, art. 13, comporta l’inesistenza giuridica ab origine della dichiarazione di p.u., con conseguente degradazione di quest’ultima a mero comportamento materiale, neppure mediatamente riconducibile all’esercizio di un pubblico potere.

Con il secondo motivo, si censura la decisione impugnata per avere il Consiglio di Stato, nel confermare la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto inammissibile la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente (unitamente a quella demolitoria), applicato erroneamente il principio della c.d. pregiudiziale amministrativa.

2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

Va premesso che nella fattispecie non assumono rilievo le norme del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (come modificato dal D.Lgs. n. 302 del 2002) – che ha, fra l’altro, abrogato la L. n. 2359 del 1865 -, poichè l’art. 57 di tale decreto prevede che le disposizioni ivi contenute non si applicano ai progetti per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità alla data di entrata in vigore del medesimo (fissata al 30 giugno 2003).

Ciò posto, le sezioni unite hanno affermato, con orientamento costante che il Collegio condivide, il principio in virtù del quale, in materia urbanistica ed edilizia, in conformità alle note sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, il provvedimento amministrativo contenente la dichiarazione di pubblica utilità priva della indicazione dei termini per il compimento delle espropriazioni e dell’opera, indicazione richiesta dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13, – e rispondente alla necessità di rilievo costituzionale ( art. 42 Cost., comma 3) di limitare il potere discrezionale della P.A., non esercitabile senza limiti temporali, al fine di evitare di mantenere i beni espropriagli in stato di soggezione a tempo indeterminato, nonchè all’ulteriore finalità di tutelare l’interesse pubblico a che l’opera venga eseguita in un arco di tempo valutato congruo per l’interesse generale -, è radicalmente nullo ed inefficace. Ne consegue che in tal caso si verifica una situazione di carenza di potere espropriativo, per cui si è in presenza di un mero comportamento materiale, in nessun modo ricollegabile ad un esercizio abusivo dei poteri della P.A., sicchè spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda, restitutoria o risarcitoria, proposta dal privato (Cass., sez. un., n. 9532 del 2004, n. 2688 del 2007, n. 9323 del 2007, n. 3569 del 2011, n. 22880 del 2011).

3. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la decisione impugnata deve essere cassata e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Le parti vanno rimesse davanti al tribunale territorialmente competente.

4. Le spese di questo giudizio vanno compensate tra le parti, in considerazione della circostanza che è stata l’attuale ricorrente a rivolgersi al giudice amministrativo.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a sezioni unite, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Rimette le parti davanti al tribunale territorialmente competente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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