Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-07-2011) 26-07-2011, n. 29933 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza sopra indicata, ritenuta la ricorrenza delle condizioni previste dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania di V.M., nei cui confronti era stato emesso dal Procuratore della Repubblica di Colonia, in data 7 aprile 2011, mandato di arresto Europeo per reati di evasione fiscale in concorso in tre episodi e di complicità in evasione fiscale in concorso di reato con complicità in omesso pagamento di retribuzioni (p. 370 del codice tributario tedesco, 18 comma 3 legge tedesca sull’imposta sulla cifra d’affari, p. 41 della legge tedesca sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, p. 266, comma 1 e 2, art. 25, comma 2, artt. 27, 52 e 53 c.p. tedesco).

2. Ricorre per cassazione il V., deducendo:

– violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, commi 1, lett. e) e art. 4, lett. a) e art. 17, comma 4, per mancanza di descrizione delle circostanze della commissione del reato dei fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna;

– "violazione dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 2, in quanto in materia di tasse e imposte assimilabili, per analogia, la legge italiana non prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima pari o superiore a tre anni.

Motivi della decisione

3. Il ricorso va rigettato per infondatezza.

3.1. Sul primo motivo va ribadito che la sussistenza dei gravi indizi cui è subordinata L. n. 69 del 2005, ex art. 17, comma 4, la consegna della persona ricercata, richiede che il mandato sia fondato su un compendio indiziario tenuto dall’autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna. Pertanto non è necessario e sufficiente che le fonti di prova indicate nella relazione ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 69, comma 4, lett. a), siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all’autorità giudiziaria del paese emittente (Cass. n. 32381/2010, Terimini) Dalla sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale ha compiutamente ritrovato negli atti trasmessi dall’autorità tedesca la sufficiente descrizione delle circostanze della commissione del reato e dei fatti addebitati al V., nonchè l’indicazione delle fonti di prova, si che può ritenersi rispettato il suddetto principio di diritto.

3.2 Infondato è anche il secondo motivo, avendo la Corte territoriale correttamente accertato che si verte in materia in cui non viene in questione la L. cit., art. 7, comma 2 dell’art. 7 bensì il principio generale di cui al citato articolo, comma 1 ed ha accertato la sussistenza della doppia punibilità. 4. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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