T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-08-2011, n. 6992

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Si impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui l’istanza di emersione di lavoro irregolare presentata a favore del ricorrente è stata respinta in considerazione della sentenza di condanna riportata dal ricorrente.

Con ordinanza n. 1124 del 24.3.2011 l’istanza di sospensiva è stata accolta;

Con atto depositato il 7.7.2011 il patrono del ricorrente ha prodotto la nota della Questura di Roma del 8.4.2011 – con cui si comunica l’intervenuto annullamento, in sede di autotutela, del provvedimento impugnato – rappresentando il venir meno del suo assistito alla coltivazione del gravame, e tanto ha confermato, con dichiarazione presa a verbale, alla Camera di Consiglio odierna.

Al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, sussistendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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