Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19-12-2011, n. 27284 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. A.R. propose nel 1990 due ricorsi al T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendo l’annullamento di altrettante concessioni in sanatoria rilasciate dal Comune di Roccavaldina alla P.I.C. (Peloritana Inerti Calcestruzzi) s.r.l. in relazione ad impianti realizzati da questa per la produzione di conglomerato bituminoso e per la frantumazione ed il lavaggio di inerti di calcestruzzo.

Il T.A.R. adito, con sentenza del 1 luglio 2003, riuniti i ricorsi, li accolse, in ragione del vincolo paesaggistico gravante sulla zona in quanto ubicata sulle sponde del torrente (OMISSIS).

Avverso tale sentenza propose appello la P.I.C. s.r.l., al quale resistette con controricorso C.R., erede della A..

Con decisione n. 740 del 26 maggio 2010, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in considerazione del fatto che gli impianti sono stati costruiti nelle adiacenze di un torrente, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

2. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso C. R. sulla base di due motivi.

3. La P.I.C. s.r.l. e il Comune di Roccavaldina non si sono costituiti.

4. Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia che il Consiglio di giustizia amministrativa non aveva il potere di rilevare il difetto di giurisdizione, perchè la società appellante, soccombente nel merito in primo grado, aveva proposto la questione di giurisdizione non con motivo di appello, ma solo in una memoria depositata per l’udienza di discussione, con conseguente formazione del giudicato interno implicito sulla giurisdizione del giudice amministrativo.

1.1. Il motivo è ammissibile.

Con la recente sentenza n. 23306 del 9 novembre 2011, le sezioni unite di questa Corte hanno enunciato il principio di diritto, che il Collegio condivide, in virtù del quale il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è da considerare proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, in base all’art. 111 Cost., u.c., art. 362 c.p.c., comma 1, e art. 110 cod. proc. amm., ed è come tale ammissibile, quante volte il motivo di cassazione si fonda sull’allegazione che la decisione sulla spettanza della giurisdizione, tuttavia assunta, era preclusa per essersi in precedenza sulla questione formato il giudicato.

La Corte, dopo aver rilevato l’esistenza nella propria giurisprudenza di decisioni non univoche sull’argomento, ha ritenuto di dover preferire l’orientamento, al tempo stesso più risalente e più recente (da un lato, sentenza n. 4109 del 2007; dall’altro, pronunce nn. 14889 del 2009, 3200 e 12340 del 2010, 10530 e 13905 del 2011), che attrae il vizio di violazione del giudicato interno sulla giurisdizione al motivo attinente a questa.

In particolare, il detto orientamento, preso atto che un giudicato interno si è formato sulla giurisdizione nel passaggio dal primo al secondo grado di giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risolve la questione di giurisdizione in base al giudicato e non in base all’interpretazione ed applicazione della norma sulla giurisdizione sollecitata con il motivo di ricorso; e non da rilievo alla eventuale esistenza di una decisione difforme dal giudicato interno, per cui, se questa esiste, viene cassata per violazione del giudicato, se non esiste, il motivo è dichiarato inammissibile.

Il Collegio ha aderito a tale indirizzo sia in virtù del rilievo che sulla regola stabilita dall’art. 37 c.p.c., ha acquisito incidenza, a seguito della nota giurisprudenza di questa Corte, la disciplina del regime delle impugnazioni, sia in base al principio di unità funzionale della giurisdizione, come aspetto essenziale di quello di effettività della tutela giurisdizionale, evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2007, da cui è poi scaturita la disciplina della translatio iudicii introdotta con la L. n. 69 del 2009, art. 59: in definitiva, anche per la questione di giurisdizione deve valere, a pena di vanificare l’anzidetto principio di effettività, il principio che a tale questione attiene anche il sistema delle disposizioni che disciplinano il rilievo della questione stessa e l’irreversibile stabilità della relativa decisione.

1.2. Il motivo è altresì fondato.

Risulta dall’esame diretto degli atti di causa (consentito in ragione della natura del vizio denunciato) che effettivamente la società appellante ha proposto la questione di giurisdizione, implicitamente risolta in senso affermativo dal tribunale amministrativo regionale, soltanto in una memoria difensiva depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa.

Ciò ha determinato il passaggio in giudicato della detta decisione implicita sulla giurisdizione, con conseguente preclusione del suo esame da parte del giudice di appello, il cui thema decidendum è limitato alle questioni, ivi compresa quella di giurisdizione, devolute dalle parti con specifici motivi di impugnazione (cfr.

Cass., sez. un,, n. 14889 del 2009, cit., che ha dichiarato inammissibile per preclusione da giudicato il ricorso per cassazione con il quale era stato eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in un caso in cui il Consiglio di Stato aveva espressamente confermato la giurisdizione del giudice amministrativo – implicitamente affermata dal primo giudice -, benchè proposta dal l’appellante la questione in memoria anzichè con motivo di appello;

v., anche, Cass., sez. un., n. 12340 del 2010, cit., e n. 2067 del 2011).

2. Il secondo motivo, con il quale si contesta nel merito la pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice a quo, resta assorbito.

3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la decisione impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, al quale è rimesso di provvedere in ordine alle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a sezioni unite, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, al quale rimette di provvedere sulle spese del presente grado di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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