T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-08-2011, n. 6991

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame il Sig. T. impugna del decreto della Questura di Rieti indicato in epigrafe, con il quale viene rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Con ordinanza n. 901 del 10.3.2011 l’istanza di sospensiva è stata accolta in quanto l’atto di diniego impugnato era stato adottato nel presupposto dell’irreperibilità del ricorrente, senza tener conto dell’intervenuto cambio di residenza dallo stesso comunicato, e che la lesione delle garanzie procedimentali di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/90 ha impedito all’istante – padre di cittadino italiano – di rappresentare elementi che avrebbero potuto determinare un diverso esito del procedimento.

In vista dell’udienza l’Amministrazione ha rappresentato di aver provveduto spontaneamente a riesaminare la posizione del ricorrente e rilasciare il richiesto provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, versato in atti.

Al Collegio non resta che prendere atto dell’intervenuto rilascio del titolo autorizzatorio richiesto, ancorchè ad altro titolo, e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Si può disporre la compensazione delle spese di lite, sussistendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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