Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19-12-2011, n. 27283 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il TAR Marche accoglieva il ricorso proposto, nei confronti della Provincia di Macerata e del Dott. R.F., dalla Dott. L.M. al fine di impugnare gli atti della procedura del concorso indetto da detto ente per coprire un posto di dirigente amministrativo, conclusosi con la vittoria e la nomina del R.. Il tribunale amministrativo riteneva infatti che tutta la procedura era stata viziata da numerose anomalie e illegittimità che avevano avvantaggiato il soggetto poi risultato vincitore. In particolare, in contrasto con le stesse previsioni del bando, il concorso era stato orientato alla specifica copertura del posto dirigenziale di nuova istituzione del 7 settore, dandosi particolare rilievo alle materie delle politiche formative e del lavoro, esclusivamente trattate da detto candidato nell’ambito della Provincia.

Proposto appello dal R., l’impugnazione era rigettata dal Consiglio di Stato.

Questo consesso confermava innanzitutto che il concorso dovesse ritenersi bandito come concorso generico per un posto di dirigente da assegnare presso gli uffici centrali della Provincia – nonostante una palese discordanza formale, nel relativo provvedimento, tra il preambolo e il dispositivo, a cui doveva darsi prevalenza, anche in considerazione della disciplina normativa sia di rango legislativo che di natura regolamentare interna – e non per lo specifico posto di responsabile del 7 settore, relativo alle politiche formative e del lavoro e alle politiche sociali.

Osservava anche che il bando non aveva posto in primario rilievo la particolare necessità di una specifica competenza giuridico – amministrativa nelle materie affidate a detto 7 settore, essendo al contrario previsto lo svolgimento di due prove scritte, di cui una di diritto amministrativo e costituzionale e di diritto degli enti locali e l’altra consistente nella risoluzione di un quesito giuridico – amministrativo nelle materie indicate per la prima prova scritta e per la prova orale (quest’ultima vertente su numerosissime materie giuridiche).

Ne conseguiva l’illegittimità dell’operato della commissione giudicatrice nel predisporre le tre tracce della seconda prova scritta, che risultavano focalizzate sulla sola materia specialistica della formazione professionale e per di più su argomenti pratici su cui poteva vantare una esperienza specifica e concreta il solo R., il quale, pur essendo un funzionario della Regione Marche, risultava assegnato da lungo tempo proprio alla direzione e al coordinamento dell’ufficio formazione professionale della Provincia, a differenza della dott.ssa L. (qualificatasi nel concorso come seconda), che era una funzionaria amministrativa di 8^ qualifica della medesima Provincia. Si era quindi in presenza di una manifestazione tipica di irragionevolezza e di arbitrio nell’esercizio del potere amministrativo, con violazione della regola della par condicio, anche perchè la commissione aveva vietato la consultazione di testi di legge, che invece è generalmente consentita in occasione delle prove di tale tipo. Nè era sufficiente rilevare che per lo svolgimento delle tracce in questione, e in particolare per la terza, quella sorteggiata, erano necessarie anche conoscenze non specifiche di natura istituzionale, in quanto ciascuno di tali temi richiedeva comunque anche l’elaborazione di atti deliberativi concreti, che l’appellante era in grado di redigere quanto meno più agevolmente per l’esperienza concreta già da tempo maturata nel settore.

Il Dott. R. propone ricorso per cassazione. La dott.ssa L. resiste con controricorso, mentre la Provincia di Macerata, con il suo controricorso, chiede l’accoglimento del ricorso.

Memorie di entrambe le parti private.

Motivi della decisione

1. Il ricorso censura la decisione impugnata per la violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa insita nel compiuto sindacato di merito, comportante l’invasione dell’ambito, riservato alla pubblica amministrazione, della discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice.

Si sostiene che non sussistevano nella specie ipotesi che giustificassero il sindacato di legittimità rispetto alla scelta delle tracce delle prove di esame compiuta dalla commissione giudicatrice. Tali tracce, infatti, non esulavano dalle materie previste dal bando, nè nella loro scelta erano ravvisabili irragionevolezza e arbitrio. Infatti la formazione professionale era una delle materie oggetto di esame per espressa previsione del bando, e inoltre le tre tracce avevano ad oggetto atti tipici il cui contenuto effettivo sarebbe stato ininfluente rispetto alle caratteristiche intrinseche dell’atto (atto, secondo le tre tracce, avente la natura, rispettivamente, di atto di programmazione, di conferimento di incarico e di appalto di servizi), che erano il vero oggetto della seconda prova concorsuale. Inoltre non vi era nulla di irragionevole e di arbitrario nell’avere privilegiato una specifica normativa (la legislazione in materia di formazione professionale) nel predisporre le tracce delle seconda prova, anche in base alla considerazione che il vincitore del concorso sarebbe dovuto andare a ricoprire l’incarico di dirigente del settore avente competenza nelle materie delle politiche formative e del lavoro e delle politiche sociali, come era noto anche alla L. e al terzo candidato, in servizio presso l’amministrazione provinciale, ed era desumibile dal bando di concorso, che richiamava l’esigenza di coprire il posto suindicato.

2. La Dott.ssa L. in via pregiudiziale eccepisce che la questione dedotta con il ricorso è preclusa poichè in appello non è stata formulata la censura di difetto di giurisdizione con riferimento alla pronuncia di primo grado, cui sarebbero addebitabili gli stessi errori di sconfinamento dall’ambito della giurisdizione amministrativa ora lamentati.

Tale eccezione non è fondata poichè in effetti con l’atto di appello l’attuale ricorrente aveva proposto una analoga doglianza di sconfinamento dai poteri del giudice amministrativo e naturalmente non rileva la sua mancata espressa qualificazione come questione giurisdizione, anche perchè l’impugnazione non contestava in radice la giurisdizione del giudice amministrativo, ma mirava a conseguire un mutamento della decisione nel merito.

3. Nel merito il ricorso è infondato.

Come è stato più volte precisato da questa Corte, con riguardo alle pronunzie del Consiglio di Stato, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell’art. 111 Cost., u.c., sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, è configurabile solo quando l’indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto (oppure quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima una volontà dell’organo giudicante che si sostituisce a quella dell’amministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l’esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa) (cfr. Cass., Sez. un., 14 gennaio 1997, n. 313, e 21 dicembre 2005, n. 28263).

Si è anche rilevato che rientra nei poteri del giudice amministrativo individuare, sotto vari profili, vizi di legittimità anche con riferimento alle valutazioni tecniche operate dalle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi (cfr. Cass., Sez. un., 21 giugno 2010, n. 14893, con riferimento a vizi di illogicità manifesta, travisamento del fatto ed evidente e grave irragionevolezza, e, analogamente, Cass., sez. un. 9 maggio 2011, n. 10065).

Deve escludersi che nella specie il Consiglio di Stato abbia oltrepassato i limiti esterni della giurisdizione amministrativa.

Infatti ha rilevato nell’operato della commissione di concorso elementi di irragionevolezza e di arbitrio, comportanti anche la violazione del principio, fondamentale nelle procedure concorsuali, della par condicio tra i concorrenti. Peraltro la critica del ricorrente ai rilievi del Consiglio di Stato riguardo alla scelta delle tre tracce su cui effettuare il sorteggio e alla esclusione della consultazione dei testi di legge riguarda il merito delle valutazioni di competenza del giudice amministrativo ed esula quindi dal sindacato di questa Corte relativo al rispetto dei limiti esterni della giurisdizione. Nella motivazione della decisione impugnata è, de resto, contenuta anche la specificazione delle precise ragioni per cui non poteva considerarsi legittimo esercizio della discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice il privilegiare la specifica materia inerente alle attribuzioni del posto che concretamente l’amministrazione si apprestava a coprire.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

In applicazione del criterio di legge della soccombenza (art. 91 c.p.c.), il ricorrente e la Provincia di Macerata vengono condannati, in solido tra loro (art. 97 c.p.c., comma 1), a rimborsare le spese del giudizio alla controricorrente L..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna R.F. e la Provincia di Macerata, in solido tra loro, a rimborsare a L. M. le spese del giudizio, liquidate in Euro cento per esborsi ed Euro cinquemilacinquecento per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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