Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19-12-2011, n. 27282

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.V. adiva il Tribunale di Tivoli e, premesso di essere stato dipendente del Comune di Cave dall’1.8.2001 con inquadramento nella categoria D3, posizione economica D5 del CCNL per le regioni e gli enti locali, e di avere rivestito la qualifica di responsabile dell’area della polizia locale e di avere svolto le funzioni comandante del corpo della polizia municipale, lamentava che con decreto sindacale del 26.8.2004 egli era stato rimosso da tali funzioni, affidate ad altro dipendente, e gli era stata attribuita la responsabilità del servizio di polizia edile, rurale, ittico- venatoria e amministrativa, cioè di un servizio ricompreso nell’area della polizia locale, di modo che si era ritrovato di fatto a svolgere mansioni di semplice operatore di polizia. Dedotto che tale illegittimo demansionamento gli aveva arrecato pregiudizi di tipo psico-fisico e alle relazioni familiari, coniugali e sociali, oltrechè rilevanti pregiudizi patrimoniali per la perdita di voci retributive (anche in conseguenza della richiesta, resasi necessaria, del nulla osta per il trasferimento ad altra amministrazione), concludeva chiedendo che fosse accertata l’illegittimità del comportamento tenuto dall’amministrazione e che quest’ultima fosse condannata al risarcimento dei danni.

Il Tribunale, in accoglimento di eccezione del Comune convenuto, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sulla base del rilievo che il decreto sindacale del 26.8.2004 doveva essere qualificato come atto di macro organizzazione, cioè come provvedimento riservato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, al potere discrezionale della pubblica amministrazione, in quanto fondato sulla dichiarata necessità di rivedere la struttura dei diversi servizi e delle aree.

Proposto appello da parte del lavoratore, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva le parti davanti al giudice di primo grado, ex art. 353 c.p.c..

La Corte di merito attribuiva rilevanza al fatto che l’attore aveva lamentato il demansionamento subito e aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, così facendo valere il diritto soggettivo riconosciuto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

Il Comune di Cave propone ricorso per cassazione. R.V. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione dei principi attinenti la giurisdizione, con riferimento al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2.

Premesso che la previsione della giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazione deve coordinarsi con il principio secondo cui sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni, nell’esercizio del potere D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 2, di fissare le linee e i principi fondamentali dell’organizzazione degli uffici, si rileva che il decreto sindacale del 26.8.2004 aveva avuto effetti immediatamente organizzatori e di carattere generale nei confronti di tutto il personale della polizia locale, come risultava sia dalla sua motivazione che dalla parte dispositiva. Si aggiunge che la stessa domanda è incentrata su questioni di dedotta illegittimità del provvedimento sindacale in questione, con la conseguenza che la posizione soggettiva fatta valere è qualificabile come di interesse legittimo.

2. Il ricorso è infondato.

La domanda ha per oggetto diritti inerenti al rapporto di lavoro, stante la dedotta violazione delle norme sulle mansioni affidabili al lavoratore dipendente e la richiesta dei danni conseguenti. Può anche osservarsi che non è stato indicato dai Comune quale sia l’effettivo nesso causale tra provvedimenti organizzativi di rilievo generale e il provvedimento specifico, oggetto della doglianza del R., relativo al mutamento delle sue mansioni e inerente quindi alla gestione del rapporto di lavoro.

Peraltro nella specie troverebbe in ogni caso piana applicazione il principio, recepito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, sulla non incidenza sulla giurisdizione del g.o., in materia di controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di atti amministrativi presupposti, disapplicabili ove illegittimi (cfr. Cass. sez. un. n. 16175 del 2004, 13169 de 2006 e 8836 del 2010).

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio in Euro cento per esborsi ed Euro cinquemilacinquecento per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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