Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 26-07-2011, n. 29917 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 12 ottobre 2010, il Tribunale di Napoli s.d. Pozzuoli, in sede di esecuzione, ha respinto la istanza inoltrata da L.G. ed intesa alla declaratoria di "nullità del passaggio in giudicato della sentenza" emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Napoli in data 20 settembre 2007; a sostegno della conclusione, il Tribunale ha rilevato che la notifica dello estratto contumaciale era stata correttamente effettuata presso il difensore dal momento che quella tentata al domicilio eletto non era andata a buon fine.

Per l’annullamento della ordinanza, la L. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione; sostiene, in fatto, di essere sempre stata rintracciabile nel domicilio eletto e rileva, in diritto, che manca una relata di notifica (che non può essere sostituita da atti equipollenti) dello estratto contumaciale che sancisse la impossibilità di reperire l’imputata nel luogo indicato.

La censura è meritevole di accoglimento.

Il Tribunale è pervenuto alla ricordata conclusione avendo come referente una attestazione dell’Ufficio notifiche presso il competente Tribunale con la quale si riferiva che la notificazione presso il domicilio eletto ha avuto esito negativo perchè la L. "non figura".

Questa sintetica comunicazione dell’ufficiale giudiziario non fornisce indicazioni certe e sufficienti in ordine alle cause della mancata notifica, alle ragioni della sua impossibilità ed alle ricerche poste in essere per verificare l’allontanamento della interessata dal domicilio. Solo una relata di notifica era idonea, per il suo necessario contenuto, a consentire la valutazione della completezza delle indagini effettuate dall’ufficiale giudiziario sulla definitiva impossibilità di notifica nel luogo indicato dalla imputata ; tali accertamenti rappresentano un antecedente necessario e prodromico alla notifica a mani del difensore ex art. 161 c.p.p., u.c.. Pertanto, si deve concludere che la notifica dell’estratto contumaciale non è stata validamente eseguita presso il difensore con la ulteriore conseguenza che il dies a quo del computo del termine per impugnare non è mai iniziato a decorrere.

Per questa considerazione, la Corte annulla senza rinvio la ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *