T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-08-2011, n. 6988 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, premesso di essere regolarmente soggiornante in Italia da un decennio e di aver presentato in data 14.3.2008 alla Prefettura di Verona istanza per la concessione della cittadinanza italiana e, dopo di non aver avuto nessun riscontro da parte dell’Amministrazione, nonostante l’intervenuta scadenza del termine di 730 giorni previsto dall’art. 3 del d.p.r. n. 362/1994, agisce in giudizio per far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza in questione ed ottenere la condanna all’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del relativo procedimento ai sensi dell’articolo 21 bis della legge n.1034/71.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che resiste solo formalmente.

Alla Camera di Consiglio odierna la causa è passata in decisione.

Il ricorso in esame, notificato il 29.4.2011 e depositato il 3.5.2011 è irricevibile in quanto tardivamente presentato oltre il termine di un anno dalla scadenza del termine per provvedere prescritto dall’art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che veniva a scadere il 14.3.2010.

Né può essere condivisa la tesi del ricorrente secondo cui nel computo debba essere compresa la sospensione feriale dei termini, giacché, come chiarito da costante orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, il predetto termine di un anno ha natura non processuale ma sostanziale (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, sentenza 7 giugno 2005 n. 2770; T.A.R Campania, Napoli, sez, IV, sentenza 6 giugno 2006 n. 6747, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1539).

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, vista la mancanza di attività difensiva dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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