Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 26-07-2011, n. 29916

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 8 novembre 2010, il Tribunale di Lecce ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo che grava su di una pedana in legno, di circa mt 150, e su un locale uso ristorazione per l’edificazione dei quali pende procedimento a carico di M.A. per i reati previsti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, art. 734 c.p..

Per giungere a tale conclusione, i Giudici – dopo avere ricostruito i fatti posti alla base della vicenda ed avere evidenziato che fosse possibile applicare il sequestro preventivo su beni già oggetto di quello probatorio- hanno precisato che i manufatti vincolati erano diversi da quelli abusivi per i quali l’indagato aveva patteggiato la pena.

Indi, hanno rilevato come esistesse la prova che le opere, situate in area demaniale marittima, fossero prive di titoli abilitativi per cui gli elementi agli atti avevano una significatività indiziaria che giustificava il vincolo reale; le esigenze di cautela sono state enucleate nella necessità sia di impedire che i lavori fossero ultimati sia che i manufatti fossero utilizzati con conseguente negativo impatto ambientale.

Per l’annullamento della ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

– che non vi erano i presupposti per applicare il sequestro preventivo su beni oggetto di un sequestro probatorio;

– che i Giudici non hanno considerato la consulenza del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale che ha escluso la violazione, da parte del M., di norme urbanistiche : ciò risultava, anche, dalla richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima e di agibilità provvisoria del 21 maggio 2010;

– che le opere sono sanabili ed il relativo procedimento di sanatoria è in fase di definizione;

– che l’immobile è munito di tutti i necessari titoli abilitativi;

– che manca il c.d. periculum in mora.

Per quanto concerne la prima censura, si rileva come l’art. 262 c.p.p., comma 3, stabilisce che, anche se il sequestro non è più necessario per fini probatori, non si fa luogo allo svincolo dei beni quando il Giudice provvede a norma dell’art. 321 c.p.p.. La giurisprudenza ha chiarito che la richiesta di sequestro preventivo su res soggette a quello probatorio è possibile nella fase delle indagini nel caso (che è quello in esame) di richieste di restituzione negate dal Pubblico Ministero che potrebbero essere accolte dal Giudice senza dare tempo all’organo della accusa di reiterare tempestivamente la domanda di vincolo reale e creando, in tale modo, uno iato temporale durante il quale i beni potrebbero essere sottratti.

Nel merito, il ricorrente sostiene che l’edificazione è conforme alle norme che regolano la materia e, per corroborare il suo assunto, cita documenti non allegati agli atti e non presi in considerazione dal Tribunale del riesame; rileva, in contrasto con le motivate conclusioni della impugnata ordinanza, che sussistono i titolo abilitativi con una censura assertiva e priva di argomenti o elementi che la rendano credibile.

Inoltre (con una deduzione che si pone in antitesi con la precedente) afferma, peraltro senza documentare, che è in corso un procedimento di sanatoria; la deduzione è inconferente perchè il semplice inoltro della domanda di sanatoria non ha ricadute sul procedimento incidentale spettando al Giudice del merito l’accertamento delle condizioni per l’applicazione della speciale causa estintiva del reato. Relativamente alla residua censura, si osserva che il Tribunale ha esplicitato le ragioni per le quali la restituzione dei beni può aggravare nel tempo, incrementare in intensità le conseguenze degli accertati reati ed essere occasione per commetterne altri ; la motivazione è congrua, completa, corretta e, pertanto, insindacabile in questa sede.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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