Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 26-07-2011, n. 29915

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 19 gennaio 201, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, richiesto di emissione di decreto penale di condanna, ha assolto a sensi dell’art. 129 c.p.p., A.G. dalla contravvenzione prevista dall’art. 1161 c.n..

A sostegno della conclusione, il Giudice ha evidenziato l’assenza dello elemento psicologico del reato in quanto l’imputata aveva occupato arbitrariamente l’area demaniale per un breve lasso di tempo (decorrente dalla richiesta di rinnovo, tempestivamente inoltrata, della autorizzazione al rilascio della successiva) e che il ritardo della Pubblica Amministrazione a provvedere non può ridondare a danno del privato.

Per l’annullamento della sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

– che la natura concessoria (non autorizzatoria) del provvedimento rende evidente l’impossibilità di ritenere legittima la occupazione in assenza del prescritto titolo;

– che la imputata doveva chiedere la concessione provvisoria per il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione ed il suo rinnovo;

– che l’elemento psicologico del reato è stato impropriamente escluso dal momento che, trattandosi di contravvenzione, era sufficiente la colpa e la coscienza di occupare l’area sine titulo.

L’impugnazione non è fondata.

Le deduzioni del Ricorrente sono esatte sotto il profilo della esistenza dell’elemento materiale del reato; la giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che si realizza la fattispecie di occupazione abusiva di suolo pubblico quando sia carente un valido titolo concessorio e, di conseguenza, anche quando la stessa si protragga oltre la scadenza del titolo abilitativi (ex plurimis:

Cass. Sez. 2 sentenza 25813/2005).

Non condivisibili sono le censure inerenti allo elemento soggettivo dal momento che la descrizione della condotta tipica della contravvenzione ha inserito l’avverbio "arbitrariamente": la fattispecie rientra nelle ipotesi di c.d. illiceità speciale che esigono la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato.

Di conseguenza, il dato soggettivo non può essere individuato nella semplice volontà di continuare l’occupazione oltre la scadenza del termine della concessione, ma richiede la conoscenza del contrasto della condotta con le disposizioni amministrative che disciplinano la materia.

In tale prospettiva, si può inquadrare il comportamento dell’imputata che ha manifestato la sua intenzione di mettersi in regola, di non proseguire l’occupazione in modo illegale proponendo istanza di rinnovo che è incompatibile con la volontà di usufruire arbitrariamente del sito demaniale; tuttavia (facendo affidamento sul tempestivo provvedimento della Pubblica Amministrazione) ha reputato non necessaria la richiesta di rilascio della concessione provvisoria prevista dal D.P.R. n. 328 del 1952, art. 10, (Regolamento per la esecuzione del codice della navigazione).

Pertanto, è evidenziabile un ragionevole dubbio sulla esistenza dello elemento soggettivo che giustifica la conclusione del Giudice di merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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