Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 26-07-2011, n. 29866

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 15 novembre 2010 il Tribunale di Bergamo – Sezione distaccata di Treviglio ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a D.P.A., imputato dei reati di cui all’art. 699 cod. pen., comma 2, e alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, la pena concordata fra le parti di mesi due e giorni venti di arresto, ritenuta corretta la qualificazione giuridica dei fatti contestati, considerata correttamente determinata e congrua la pena con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 699 cod. pen., comma 2, e con il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati, e ritenuti sussistenti i requisiti per la sospensione condizionale della pena.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione dell’art. 699 cod. pen., comma 2, e 69 cod. pen., e per conseguente applicazione di una pena non conforme a legge, sul rilievo della inammissibilità del giudizio di comparazione tra la fattispecie autonoma di reato di cui all’art. 699 cod. pen., comma 2, e le concesse circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

4. Con memoria difensiva depositata il 27 giugno 2011, l’imputato ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza per la corretta applicazione della pena concordata, la carenza di interesse del ricorrente al gravame sull’adeguatezza della pena ratificata dal giudice e la preclusione a deduzioni attinenti all’entità e alle modalità di determinazione della pena, a seguito dell’accordo tra le parti recepito dal giudice.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. In tema di applicazione della pena concordata fra le parti, spetta al giudice verificare la correttezza della qualificazione giuridica dell’imputazione e la legalità della pena concordata.

Il primo controllo, che suppone una ricognizione allo stato degli atti del procedimento per il riscontro dell’eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività giustifica il proscioglimento dell’imputato e crea un impedimento assoluto all’applicazione della sanzione (Sez. U., n. 3 del 25/11/1998, dep. 22/02/1999, Messina, Rv. 212437), attiene alla verifica da compiersi dell’astratta corrispondenza della fattispecie contestata a quella prospettata consensualmente dalle parti, finalizzata a evitare che il patteggiamento sulla pena si risolva in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell’art. 444 cod. proc. pen. e dell’art. 112 Cost. (Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, dep. 18/03/2010, P.G. in proc. Hernandez, Rv. 246394;

Sez. 1, n. 46146 del 04/11/2009, dep. 01/12/2009, P.G. in proc. Rosa, Rv. 245505; Sez. 3, n. 44278 del 23/10/2007, dep. 28/11/2007, P.G. in proc. Benha, Rv. 238286; Sez. 6, n. 1282 del 22/10/2002, dep. 14/01/2003, P.G. in proc. Scodini, Rv. 223847; Sez. 5, n. 1627 del 18/12/2001, dep. 16/01/2002, P.G. in proc. Peano G., Rv. 220818).

Il secondo controllo attiene alla verifica della legalità della pena, e cioè della sua conformità alle regole che la disciplinano e di quelle che influiscono sulla sua determinazione, come passaggio imprescindibile per valutarne la congruità (Sez. 1, n. 16766 del 07/04/2010, dep. 03/05/2010, P.G. in proc. Ndiaye, Rv. 246930; Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006, dep. 19/01/2007, P.G. in proc. Braidich e altro, Rv. 236033; Sez. 6, n. 46457 del 05/10/2004, dep. 30/11/2004, P.M. in proc. Pirastru, Rv. 230655; Sez. 3, n. 641 del 16/02/1999, dep. 29/03/1999, P.M. in proc. Zanon A., Rv. 213275).

3. Nel caso in esame il Tribunale di Bergamo – Sezione distaccata di Treviglio, nel verificare la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica dei fatti contestati, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 699 cod. pen., comma 2 (capo A dell’imputazione) e della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2 (capo B dell’imputazione), e, nel ratificare l’accordo concluso fra le parti, ha ritenuto correttamente determinata, oltre che congrua, la pena finale di mesi due e giorni venti di arresto, determinata partendo dalla pena base per il reato di cui al capo A) di mesi tre di arresto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 699 cod. pen., comma 2, applicando l’aumento di un mese per la continuazione con il reato di cui al capo B) e diminuendo la pena per il rito.

Il Tribunale ha, in tal modo, omesso di considerare che l’art. 699 cod. pen., comma 2, contempla una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante della previsione di cui al comma 1, e che, per l’effetto, rispetto a essa non è ammesso alcun giudizio di comparazione tra circostanze di opposto segno (Sez. 1, n. 2208 del 18/01/1995, dep. 03/03/1995, Mininni, Rv. 200424; Sez. 1, n. 6834 del 12/05/1994, dep. 13/06/1994, De Biase, Rv. 198124; Sez. 2, n. 2171 del 17/11/1986, dep. 18/02/1987, Capuozzo, Rv. 175161).

4. La pena applicata su concorde richiesta delle parti, pertanto, non è conforme a legge, poichè l’erronea attribuzione della natura di circostanza aggravante all’ipotesi autonoma di reato di cui all’art. 699 cod. pen., comma 2, e l’erroneo giudizio di comparazione in termini di equivalenza con le concesse attenuanti hanno comportato l’applicazione della pena base, per il più grave reato di cui al capo A), inferiore al minimo edittale di mesi diciotto di arresto previsto dalla predetta norma.

5. L’illegalità della pena irregolarmente determinata implica l’esclusione della validità dell’accordo relativo al patteggiamento concluso fra le patti del processo, che si estende alla sentenza impugnata che l’ha ratificato e che deve, pertanto, essere annullata.

L’annullamento della sentenza deve avvenire senza rinvio ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., perchè le parti, rimesse dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell’accordo annullato, potranno rinegoziare l’accordo su altre basi o il procedimento potrà proseguire con il rito ordinario (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, dep. 05/10/2010, P.G. Calibe e altro, Rv.

247841).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale, di Bergamo – Sezione distaccata di Treviglio per il corso ulteriore.

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