T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-08-2011, n. 6982 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

La società di produzione cinematografica ricorrente impugna la delibera della Commissione per la cinematografia – Sottocommissione ICN – assunta nella seduta del 22.12.2010, pubblicata sul sito istituzionale in data 12.1.2010, nella parte in cui anziché decidere in merito al riconoscimento della qualità di film di interesse culturale nazionale al film "Morta di Soap" – ed al relativo contributo ai sensi degli artt. 12 e ss del D.lvo n. 28 del 22.1.2004 – aveva "rinviato per approfondimenti" l’esame del progetto. Chiede altresì il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimo operato dell’Amministrazione.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:.

1) Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di motivazione; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 punto n. 8 del DM 27.9.2004- Eccesso di potere per erroneità/inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto; carenza di potere; sviamento, perplessità;

2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; perplessità e sviamento,

Alla Camera di Consiglio del 16.6.2011 la causa è stata trattenuta per la decisione con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti.

Va, innanzitutto, disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla contro interessata R&C Produzione s.r.l., atteso che il ricorso è stato notificato alle ultime due imprese collocate in posizione utile in graduatoria – cui è stato riconosciuto un contributo complessivamente di Euro 1.250.000 di importo inferiore a quello richiesto dal ricorrente -, sicchè solo queste ultime rischiano di perdere le posizioni di vantaggio acquisite; rischio allo stato meramente eventuale, comportando l’accoglimento del gravame la valutazione del progetto filmico della ricorrente, solo al cui esito potranno determinarsi rinnovate situazioni.

Costituisce, infatti, oggetto di impugnativa la decisione assunta dalla Sottocommissione ICN nella seduta del 22.12.2010 di non effettuare la valutazione della qualità di film di interesse culturale nazionale del progetto presentato dalla ricorrente, rinviandone l’esame, per l’esigenza di approfondimenti, ad una "successiva sessione"; espressione quest’ultima che, essendo tale decisione stata assunta in sede di ultima convocazione della Commissione in esame per l’anno 2010, deve intendersi con riferimento alla "prima sessione" del 2011, come chiarito dalla stessa Amministrazione nella propria relazione difensiva, e quindi ad una successiva, futura, nonché eventuale (tant’è che appena qualche giorno dopo, a seguito di riduzione dello stanziamento delle risorse destinate alle attività di spettacolo, con D. M. 30 dicembre 2010 è stata sospesa l’assegnazione di contributi a favore della promozione cinematografica per l’anno 2011), procedura di valutazione comparativa di concessione di contributi per la produzione relativa ad altro esercizio finanziario.

In tal modo la Sottocommissione in parola – cui è attribuita dall’art. 8 del d.lvo n. 28/2004 la valutazione del riconoscimento dell’interesse culturale del film e la determinazione dell’ammontare del relativo contributo – ha omesso di effettuare un’attività che invece avrebbe dovuto svolgere, per dovere d’ufficio, nella stessa seduta del 22.12.2010.

Orbene, la possibilità di disporre "il rinvio per approfondimenti istruttori" ad altra sessione prevista dal punto n. 14 del verbale della seduta preliminare della predetta Commissione – che ribadisce in tal modo, con previsione priva di alcun valore innovativo, quanto già sancito dalla normativa in materia in tema di partecipazione dei soggetti interessati al procedimento in contestazione nonché dai principi generali sul procedimento amministrativo ed in particolare quello dell’adeguatezza dell’attività istruttoria – non può essere intesa come facoltà della Commissione di non assolvere al proprio dovere d’ufficio, che è quello di valutare tutti i progetti filmici sottoposti al suo esame entro l’anno finanziario di riferimento, ma solo quello di consentire l’approfondimento dell’esame di questi al fine di provvedere comunque, al termine, a concludere le operazioni valutative entro i termini previsti, e comunque in tempo utile, che nella fattispecie, trattandosi di procedimento (di natura concorsuale) di assegnazione dei contributi stanziati per l’anno solare, coincide, appunto con quello dell’esercizio finanziario.

Così come, per la medesima ragione, la possibilità di rinvio alla seduta successiva, prevista dall’art. 1 punto 8 del DM 2004, di un progetto filmico ritenuto meritevole del riconoscimento dell’interesse culturale, qualora non vi siano risorse finanziarie sufficienti nella seduta deliberativa nella quale viene esaminato, può essere esercitato solo da una seduta all’altra dello stesso anno solare.

Tale conclusione è inevitabile visto che il procedimento in esame ha natura concorsuale finalizzato principalmente all’attribuzione dei contributi disponibili sulle somme stanziate a tal fine per l’anno solare considerato(Cons.St. VI n. 2453 del 22.5.1008, TAR Lazio, sez. II quater, n. 10623 del 24.11.2008 e n. 6806 del 10/07/2009) sicchè il rinvio "per approfondimenti istruttori" dell’esame del progetto filmico della ricorrente oltre l’ultima delle sessioni dell’anno solare per il quale è stato stanziato il relativo contributo (2010) s’appalesa in contrasto con l’obbligo di effettuare le relative operazioni valutative (e di assumere le conseguenti determinazioni in merito alla concessione del contributo in contestazione), e concludere entro tale termine la relativa procedura concorsuale.

In altri termini sarebbe come se la Commissione esaminatrice di un concorso, anziché provvedere a valutare il candidato, come suo compito istituzionale, decidesse di rinviarne la valutazione al concorso successivo, demandandone la valutazione ad altra Commissione.

Il ripetuto rinvio peraltro risulta illegittimo anche sotto il profilo della carenza di motivazione, in quanto disposto sulla base di una generica "esigenza di ulteriori approfondimenti", non meglio specificati con riferimento agli elementi oggetto di valutazione (discrezionale) su cui la Commissione era chiamata a pronunciarsi (e cioè quelli di cui alle lettere lettere a), b) e c) dell’art. 8, comma 2 dlvo 28/2004).

Alla luce delle osservazioni sopra svolte, ed assorbita ogni altra censura, il ricorso s’appalesa fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato; fatti salvi, ovviamente, gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione, tenuta ad effettuare "ora per allora" (e cioè nell’ambito del procedimento per il riconoscimento dei benefici in parola per il 2010) la valutazione del progetto della ricorrente illegittimamente rinviata.

La domanda di risarcimento del danno, pertanto, è inammissibile, in quanto, attesa la natura estremamente discrezionale dell’attività valutativa che la Commissione è tenuta ad effettuare, non è possibile allo stato valutare con giudizio prognostico la spettanza del bene della vita dedotto in giudizio se non a seguito della completa rinnovazione (ed ultimazione) dell’attività valutativa in contestazione – che la Commissione è comunque tenuta ad effettuare in esecuzione della presente decisione – come ripetutamente affermato dal costante orientamento giurisprudenziale in materia, condiviso dal Collegio.

Quanto alle spese di giudizio, seguono, come di norma, la soccombenza per quanto riguarda l’Amministrazione, mentre possono essere compensate nei confronti della controinteressata, sussistendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato. Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.

Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere le spese di giudizio alla ricorrente, liquidate nella misura di Euro 1.500.

Spese compensate nei confronti della Soc R.&.C.P. Srl.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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