Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 26-07-2011, n. 29855

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza in data 28 settembre 2010 il Giudice di Pace di Tolmezzo dichiarava K.(.A. responsabile del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, accertato in (OMISSIS) e lo condannava alla pena di Euro 3.400,00 di ammenda, pena pecuniaria sostituita con l’espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, come modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 16, lett. b).

Secondo la ricostruzione dei fatti operata in sentenza era risultato provato che l’imputato, sprovvisto di qualsiasi documento atto a consentirne l’ingresso e la permanenza in Italia, si era trattenuto nel territorio dello stato in violazione delle disposizioni di cui al testo unico sull’immigrazione.

2.- Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trieste sostenendo a ragione violazione di legge per avere il giudice di pace disposto l’espulsione come sanzione sostitutiva della pena pecuniaria senza averne determinato la durata.

3.- Il Procuratore Generale Dott. Giovanni Galati ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza e rinvio al Giudice di Pace di Tolmezzo.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

5.- Secondo la disciplina della materia, quale risultante dalla lettura coordinata del citato art. 10-bis con il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 16 e 13, contenente la disciplina dell’espulsione, la deliberazione del giudice circa l’applicazione della espulsione quale sanzione sostitutiva deve essere necessariamente preceduta dalla determinazione della pena pecuniaria in quanto in caso di nuovo ingresso illegale nel territorio dello Stato la sanzione sostitutiva deve essere revocata e riprende effettività la pena sostituita.

Altresì, in base alla lettura sistematica delle norme, deve essere affermato che il giudice di pace, quando pronuncia condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato e dispone l’applicazione della sanzione sostitutiva di cui all’art. 16 cit., è tenuto a stabilire anche la durata della misura dell’espulsione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 14, a norma del quale, salvo che sia diversamente disposto, il divieto opera per un periodo di dieci anni, con la precisazione che nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia.

Poichè nel caso di specie il giudice di pace non ha provveduto a determinare la durata della espulsione, alla stregua dei precedenti rilievi deve pronunciarsi l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa indicazione della durata della espulsione e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Tolmezzo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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