T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-08-2011, n. 6965

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in esame la Sig.ra N. impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe con cui viene dichiarata inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza dalla stessa richiesta in data 17.6.2008 a seguito del matrimonio con un cittadino italiano.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Come ripetutamente affermato da costante orientamento giurisprudenziale e da questa stessa Sezione il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto. Pertanto, una volta precluso l’esercizio di tale potere, a seguito dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 8, comma 2, della legge n. 91/92 (e in precedenza dall’art. 4, comma 2, della legge n. 123/1983), in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza o di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo all’emanazione del decreto in favore del richiedente, che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino.

La controversia in esame, pertanto, concernente un provvedimento sostanzialmente di rigetto dell’istanza, motivato con riferimento ad una circostanza ostativa che non consiste in motivi inerente la sicurezza dello Stato, rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale la causa dovrà essere riproposta nel termine perentorio di tre mesi di cui all’art. 11 del codice del processo amministrativo.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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