Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 26-07-2011, n. 29854 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28 settembre 2010 il Giudice di pace di Tolmezzo ha dichiarato R.M. responsabile del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, come introdotto con L. 15 luglio 2009, n. 94, per avere fatto ingresso nel territorio dello Stato senza essere in possesso del documento di identità e di documenti validi per la libera circolazione nei paesi Schengen, e l’ha condannato, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 62-bis, alla pena di Euro tremilaquattrocento di ammenda, sostituita con la sanzione dell’espulsione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Trieste, chiedendone l’annullamento per violazione di legge, per avere il Giudice di pace omesso di determinare la durata della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 1, prevede che il giudice possa – ove ritenga di dover irrogare allo straniero, che si trovi in una delle situazioni indicate nel precedente art. 13, comma 2, la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena – sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni, e che il giudice possa ugualmente procedere alla sostituzione della pena con la medesima misura nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 10-bis del medesimo decreto, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nel successivo art. 14, comma 1, che impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera, a mezzo della forza pubblica.

Dal rilievo che per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis, è comminabile la sola pena dell’ammenda consegue che la pena da sostituire in detta seconda evenienza sia la pena pecuniaria.

Il giudice di pace, competente, tra l’altro, per le contravvenzioni previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. s-bis, "applica", a norma dell’art. 62-bis di quest’ultimo decreto, "nei casi stabiliti dalla legge … la misura sostitutiva di cui all’art. 16 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1988, n. 286".

Dal coordinamento dell’indicato art. 10-bis, oltre che con l’art. 16, anche con l’art. 13 dello stesso decreto, contenente la disciplina dell’espulsione, discende (Sez. 1, n. 16296 del 07/04/2010, dep. 27/04/2010, P.G. in proc. Omoigui, Rv. 246662) che la statuizione dell’espulsione deve essere preceduta dalla determinazione della pena pecuniaria, in vista della possibilità della sua revoca e del ripristino della pena sostituita, ove lo straniero espulso violi il divieto di nuovo ingresso nel territorio dello Stato. Tale statuizione deve essere anche accompagnata dall’indicazione della durata della sanzione sostitutiva, poichè il predetto divieto "opera per un periodo di dieci anni" e nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, "in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia" (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4).

3. Nella specie, il Giudice di pace, competente in via esclusiva a pronunciarsi per la contravvenzione prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis, in ordine alla quale è consentito per legge al giudice applicare la misura dell’espulsione (Sez. 1, n. 13408 del 22/02/2011, dep. 01/04/2011, Fernandez, Rv. 249380), mentre ha coerentemente determinato l’entità della pena pecuniaria nella congrua misura di Euro 3.400,00, previa riduzione della pena base di Euro 5.000,00 per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non ha determinato la durata della misura dell’espulsione.

4. Alla stregua dei precedenti rilievi, pertanto, deve essere annullata la sentenza impugnata limitatamente all’omessa indicazione della durata della disposta espulsione con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Tolmezzo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa indicazione della durata dell’espulsione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Tolmezzo.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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