Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 26-07-2011, n. 29853

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza in data 17 marzo 2010 il Tribunale monocratico di Bologna assolveva H.J., con la formula perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, dalla contravvenzione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, contestatagli per non avere esibito senza giustificato motivo, giorno (OMISSIS), ai carabinieri della locale stazione che gliene avevano fatto richiesta, il passaporto o altro documento di identificazione ovvero il permesso o la carta di soggiorno.

Ritiene il giudice di merito che a seguito dell’intervenuta modifica del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, per la consumazione del reato occorre non più la mancata esibizione, da parte dello straniero, di un documento di identificazione ma anche di un documento idoneo a dimostrare la sua regolare presenza sul territorio dello stato italiano, per cui soggetto attivo della fattispecie può essere, dopo la modifica legislativa, solo il cittadino extracomunitario non clandestino. In relazione alle condotte di violazione dell’art. 6, comma 3, commesse prima dell’entrata in vigore della legge n. 94/2009, contestate a stranieri totalmente privi di permesso di soggiorno o altro titolo equipollente, è intervenuta una abolitio criminis, che impone l’assoluzione dell’imputato.

2.- Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna sostenendo a ragione violazione di legge per errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3.

Afferma il PM ricorrente l’insussistenza dell’assunto secondo cui in ordine alle violazioni del disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, commesse prima dell’entrata in vigore della L. 15 luglio 2009, n. 94, si sia verificata una ipotesi di abolitio criminis in quanto la nuova formulazione della fattispecie incriminatrice contemplerebbe solo la condotta dello straniero che, regolarmente presente sul territorio dello stato, non esibisca un documento di identità e un valido titolo di soggiorno. Si tratta, infatti, di una interpretazione contraria allo stesso spirito della legge posto e che imporrebbe di punire con sanzione più grave lo straniero non clandestino rispetto al clandestino il quale, dovrebbe solo rispondere del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, introdotto anche esso dalla L. n. 94 del 2009. 3.- Il Procuratore Generale Dott. Giovanni Galati ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è infondato.

5.- Dopo alcune incertezze interpretative in relazione alla effettiva portata della nuova formulazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, quale introdotta con la L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22 lett. H, ed in particolare circa il contenuto abrogativo della novella nei confronti dello straniero non regolarmente presente sul territorio dello stato – in senso contrario rispetto alla intervenuta abolitio criminis Sez. 1, Sentenza 23.9.2009, n. 44157, Rv. 245555, Calmus e Sez. 3, Sentenza 3.12.2010, n. 1857, Rv. 249310, Ben Ali – la sentenza SU. del 24 febbraio 2011, n. 16453, ha definitivamente stabilito il principio secondo cui: "il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell’attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, recata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), che ha comportato una abolitio criminis, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., comma 2, della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare".

Ne consegue che la fattispecie di cui all’art. 6, comma 3, D.Lgs. cit., quale attualmente vigente, esclude come soggetto attivo lo straniero in posizione irregolare.

Nel caso di specie è, quindi, corretta la decisione del giudice di merito che nei confronti dello straniero, totalmente sprovvisto di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente, imputato per violazione commessa prima dell’entrata in vigore della L. 15 luglio 2009, n. 94, ha pronunciato sentenza di assoluzione perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, a seguito delle modificazioni introdotte dalla L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 22, lett. h).

Il ricorso del pubblico ministero va, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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