Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 26-07-2011, n. 29875

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palermo, applicava a S.S., a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di lesioni aggravate, commesso il (OMISSIS).

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge per l’avvenuta liquidazione delle spese a favore della parte civile senza che fosse stata presentata analitica nota ed in un importo generico; violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena; violazione di legge e difetto di motivazione dell’ordinanza che aveva rigettato l’opposizione alla costituzione di parte civile che sarebbe stata inammissibile per omessa indicazione del petitum.

Il Procuratore generale in sede ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile.

Affrontando innanzitutto le questioni relative all’applicazione della pena, rileva il Collegio che il motivo di ricorso è infondato atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, ritenendo congrua la pena richiesta e tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, che riconosce che la valutazione di congruità può essere, per la natura della sentenza in esame, meramente enunciativa dell’effettuata ricognizione della conformità ai parametri dettati dall’art. 133 c.p..

In relazione alle questioni concernenti la parte civile e la liquidazione delle spese, rileva il Collegio che l’ordinanza di rigetto dell’opposizione dell’imputato è correttamente e congruamente motivata, avendo rilevato come l’atto di costituzione di parte civile contenesse tutte le prospettazioni e le richieste previste dalla legge, sia quanto al petitum che alla causa petendi.

Osserva infine il Collegio che, in materia di liquidazione delle spese a favore della parte civile costituitasi in procedimento definito con applicazione della pena su accordo delle parti, la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito principi ormai consolidati, nel senso che (Sez. 5, sent. n. 39208 del 28/10/2010 ric.: Filpi) "il giudice, nell’applicare la pena su richiesta delle parti, deve provvedere a condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (salvo che ritenga di disporne per giusti motivi la compensazione totale o parziale) e, poichè gli è precluso il potere di cognizione e decisione in ordine ad eventuali domande di risarcimento danni e restituzione, la condanna alle spese non è condizionata dalla precisazione delle conclusioni della parte civile ed il giudice deve d’ufficio provvedere alla condanna dell’imputato al loro pagamento in favore della parte civile costituita, anche senza l’esplicita richiesta di questa, liquidandole, in assenza della nota di cui all’art. 153 disp. att. c.p.p., con riferimento alla tariffa professionale vigente (Cass., sez. 6^, 24 settembre 2001, n. 45130) e fornendo adeguata motivazione circa i criteri adottati relativamente alle somme dovute per onorari ed indennità, essendo illegittima la determinazione globale delle somme dovute (Cass., sez. 6^, 3 febbraio 2006, n. 7902)". (conf. Rv. 238730).

Peraltro nel caso di specie, sebbene la motivazione della sentenza sia del tutto carente sul punto, non consentendo all’imputato alcuna possibilità di adeguato controllo, il ricorrente non ha tuttavia adempiuto (cfr., Sez. 6, sent. n. 7902 del 3/2/2006 ric.: Fassina) all’onere di indicare specificamente in che termini la corretta applicazione delle previsioni della tariffa professionale avrebbe portato ad un risultato diverso e più favorevole rispetto a quello risultante dal provvedimento impugnato, così che il motivo di ricorso si manifesta carente della necessaria specificità (sez. 6^, sent. 24175 del 15-10-2002, rv. 225563).

In definitiva il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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