T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-08-2011, n. 6957

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio il Sig. Cordova, da anni regolarmente residente nel Paese per motivi di studio nel settore dello spettacolo, impugna il decreto del Questore di Roma in data 29.11.2006 con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, presentata in data 4.1.2006.

Il provvedimento di rigetto, che si fonda sull’intervenuta conclusione del corso di studi per il quale era stato rilasciato il permesso di cui si chiedeva il rinnovo e sulla natura di mera Associazione dell’Istituto attualmente frequentato dal ricorrente, era stato sospeso con ordinanza n. 2076 del 9.5.2007 "ai fini del riesame" ritenendo sussistente il "fumus boni iuris" sotto il profilo della violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, ritenendo che la mancata partecipazione del ricorrente al procedimento avrebbe impedito allo stesso la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno a titolo diverso (per motivi di lavoro) ed evidenziando, altresì che l’attività svolta dall’interessato, nel settore dello spettacolo, è soggetta a normativa speciale.

In esecuzione della predetta ordinanza l’Amministrazione resistente il 13.11.2007 ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento, richiedendo altresì di integrare la documentazione presentata con la documentazione attestante la sussistenza della quota di cui all’art. 3 del d.lvo n. 286/98.

Non avendo il ricorrente prodotto la documentazione richiesta, l’istanza di rinnovo del permesso in parola è stata respinta con decreto del 12.5.2008, notificato il 31.8.2010 impugnato con atto di motivi aggiunti deducendo le seguenti censure:

– Violazione dell’art. 5 co. 5 del d.lvo n. 286/1998;

– Elusione del giudicato cautelare;

– Violazione dell’art. 6 della legge n. 241/90.

Illegittimamente la PA, senza attendere le determinazioni dell’Ufficio di Collocamento, ha rigettato l’istanza in esame senza tener conto delle nuove circostanze rappresentate dall’interessato e cioè che in data 20.11.2007 era stata presentata alla Sezione Collocamento Lavoratori dello Spettacolo richiesta di assunzione a tempo indeterminato del ricorrente.

Erroneamente la Pa ha ritenuto che l’istanza di conversione del 20.11.2007 fosse stata tardivamente presentata, oltre il termine di scadenza del permesso di soggiorno, atteso che questo doveva essere considerato ancora in corso di validità per effetto dell’ordinanza sospensiva emessa il 9.5.2007, che disponendo la temporanea sospensione degli effetti del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno impugnato, avrebbe comportato l’effetto ripristinatorio della posizione giuridica incisa dall’atto sospeso con la misura cautelare.

Illegittimamente la PA non ha tenuto conto di alcune favorevoli circostanze sopravvenute, quali l’intervenuta presentazione di un’ulteriore richiesta di assunzione a favore del ricorrente.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione senza produrre scritti difensivi.

Con ordinanza n. 286 del 26.2.2011 l’istanza di sospensiva è stata accolta.

Alla udienza pubblica odierna la causa viene trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso introduttivo del giudizio è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse essendo l’atto impugnato stato sostituito dal nuovo provvedimento adottato dalla PA, tempestivamente gravato con motivi aggiunti, su cui si è trasferito l’interesse a ricorrere del ricorrente.

Il ricorso per motivi aggiunti risulta invece fondato sotto l’assorbente profilo di censura della violazione dell’art. 5 co. 5 del d.lvo n. 286/1998 in quanto la PA avrebbe dovuto prendere in considerazione le favorevoli circostanze rappresentate dal ricorrente al fine di valutare la possibilità di ottenere un permesso per l’attività lavorativa svolta nel settore dello spettacolo che, come richiamato nella pronuncia cautelare, è soggetto ad una disciplina specifica dettata dall’art. 27 D.Lgs. 2571998 n. 286.

Detta disposizione, infatti, fissa regole particolari per l’autorizzazione all’ingresso ed alla permanenza nel Paese dei lavoratori dello spettacolo che prescinde dall’ordinario sistema di programmazione degli ingressi per lavoro autorizzati per quote di cui all’articolo 3, comma 4, del detto TU, imponendo, per converso, all’evidente fine di evitare abusi, particolari limiti sia per quanto concerne il periodo di validità del titolo sia per quanto concerne l’impossibilità per il lavoratore di utilizzare il permesso di soggiorno per cambiare settore di attività o la qualifica di assunzione.

Ne consegue che la mancata produzione, da parte del ricorrente, della documentazione attestante la sussistenza delle quote, non costituisce motivo ostativo per l’accoglimento della domanda di conversione del titolo autorizzatorio in parola.

L’art. 6 del d.lvo n. 286/1998 stabilisce che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote stabilite a norma dell’articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

Tale disposizione che disciplina, in generale, la conversione del permesso per motivi di studio o di lavoro subordinato ed autonomo deve essere tuttavia coordinata con la disciplina speciale del permesso di lavoro temporaneo nello spettacolo che prevede tutt’altro regime e che consente all’artista giunto in Italia per approfondire la sua formazione di prestare, qualora trovi un ingaggio e per il tempo per il quale sono state previste, rappresentazioni, con il ricordato divieto di svolgere attività lavorativa diversa rispetto a quella connessa alla realizzazione e produzione degli spettacoli. Diversamente ragionando, d’altronde, si perverrebbe all’assurda conseguenza di discriminare gli stranieri che vengano a completare in Italia la propria formazione artistica, che richiede preparazione non solo teorica, ma anche esperienza di scena vera e propria, precludendo loro di esercitare nel settore dello spettacolo, rispetto agli stranieri che siano venuti a studiare materie diverse.

Nemmeno l’ulteriore motivo ostativo addotto a fondamento del diniego, e cioè la tardività della presentazione dell’istanza di conversione, vale a giustificare la reiezione dell’istanza del ricorrente: Al riguardo appare evidente che l’interessato s’era limitato a richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, confidando nel suo rilascio, e che, altrimenti, se fosse stato avvertito del contrario dalla comunicazione prescritta dall’art. 10 bis della legge n. 241/90 avrebbe immediatamente presentato domanda di conversione.

Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso per motivi aggiunti va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e riedizione del procedimento, nel quale l’istante, alla luce delle garanzie procedimentali sopra richiamate, potrà rappresentare all’Amministrazione tutte quelle circostanze favorevoli che l’omessa conoscenza dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non gli faceva ritenere rilevanti per il buon esito della pratica e cioè nello specifico la possibilità di essere occupato in manifestazioni artistiche al fine di ottenere il permesso di lavoro temporaneo e per lo svolgimento, in via esclusiva dell’attività di spettacolo richiamata.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo; accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento indicato in epigrafe, fatti salvi, ovviamente, gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione

Spese, diritti e onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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