Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 26-07-2011, n. 29870

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Capestrano ha dichiarato non doversi procedere, per estinzione dei reati a seguito di tacita remissione di querela, nei confronti di D.I. V., imputato dei delitti di ingiurie e minacce, commessi il (OMISSIS).

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di L’Aquila, che deduce violazione di legge ed in particolare dell’art. 152 c.p., sostenendo che non si sarebbe verificata nella specie una remissione tacita di querela, non potendosi inferire la volontà di remissione dell’istanza di punizione da un comportamento quale la mancata comparizione all’udienza del querelante nell’ambito del procedimento, come statuito dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sul contrasto di giurisprudenza evidenziatosi a seguito di alcune decisioni di questa sezione in senso contrario alla prevalente giurisprudenza, hanno statuito, con sent. n. 46088 del 30.10.2008, che "all’infuori dell’ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 21, 28 e 30, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire, non configura una rimessione tacita di querela", in ciò confermando l’indirizzo prevalente secondo cui non si ha remissione tacita della querela nel caso di omessa comparizione dell’offeso dal reato nel processo penale, trattandosi di comportamento omissivo, improduttivo di qualsiasi effetto sulla procedibilità dell’azione penale; nè alla omessa comparizione può attribuirsi l’anzidetto valore, previamente notificando alla persona offesa l’avvertimento che la sua assenza sarebbe interpretata come remissione tacita della querela, posto che questa, che è solo extraprocessuale, non può essere integrata da un comportamento processuale (Sez. 5, sent. n. 6771 del 12/12/2005, Rv. 234000 rie. P.M. in proc. Longo; Conformi ASN 200008372, Rv. 217075; ASN 200415093, Rv. 228761; ASN 200505815, Rv. 231299; ASN 200512861, Rv. 231688; ASN 200534089, Rv. 232311).

Di conseguenza l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame all’ufficio del Giudice di pace di Capestrano.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Capestrano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *