T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 04-08-2011, n. 7003

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con sentenza n. 1769 del 28 febbraio 2011 questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Regione Lazio sulle richieste di autorizzazione presentate ai sensi dell’art. 5 L.R. Lazio n. 4 del 2003 all’apertura ed al funzionamento di un Centro Multidisciplinare in Aprilia, concedendo alla predetta Amministrazione un termine di 30 gg per rispondere alle richieste avanzate dal ricorrente medesimo.

Ritenuto che la predetta sentenza veniva notificata il 18 marzo 2011, senza, tuttavia che l’Amministrazione fornisse alcuna risposta al ricorrente.

Considerato che con atto depositato in data 27 aprile 2011 parte ricorrente, a fronte della mancata esecuzione dell’ordine contenuto nella ripetuta sentenza, ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta;

Considerato che al fine di giungere alla dovuta conclusione della vicenda, è necessario procedere alla nomina del Commissario ad acta al fine di dare puntuale esecuzione alla sentenza da eseguire, che viene individuato nella persona del dott. Luigi Consoli, Segretario generale del TAR Lazio, il quale è incaricato di sostituirsi immediatamente alla obbligata, qualora questa risulti ancora inadempiente alla data di notifica della presente ordinanza.

La decisione in ordine alla quantificazione del compenso del Commissario, che viene sin d’ora posto a carico dell’amministrazione inadempiente in ragione del comportamento tenuto dalla stessa, è rinviata ad una successiva ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dispone la nomina del Commissario ad acta nella persona del dott. Luigi Consoli, Segretario Generale del TAR Lazio, allo scopo di dare esecuzione alla sentenza sopra specificata e con gli ulteriori oneri a carico dell’Ente inadempiente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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