Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 26-07-2011, n. 29913 Sentenza di non luogo a procedere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 12.7.2010 il Tribunale di Bergamo dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.M.P. in ordine ai reati di cui all’art. 61 c.p., comma 1, n. 11, art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., n. 4 (capo a) e art. 605 c.p., art. 61 c.p., n. 2 (capo b) ascritti, non potendo l’azione penale essere proseguita per essere stato l’imputato espulso dal territorio dello Stato anteriormente al decreto che dispone il giudizio.

Dopo aver evidenziato che il C. era stato espulso in esecuzione del decreto del Prefetto di Bergamo dell’1.7.2009 e che il decreto che dispone il giudizio era datato 9.12.2009, riteneva il Tribunale che trovasse applicazione la speciale causa di non procedibilità prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 quater.

2) Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica preso la Corte di Appello di Brescia per erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 quater. A prescindere da riferimenti a pronunce di legittimità non conferenti e ad altre pronunce non specificate di giudici di merito, il Tribunale ha omesso di considerare che la norma in questione richiede, perchè si dia luogo alla atipica chiusura del procedimento, che non sia stato emesso ancora il provvedimento che dispone il giudizio.

Pur avendo la Corte di Cassazione esteso la portata applicativa anche a casi non rientranti nella dizione letterate della norma, non e stato mai scardinato H presupposto applicativo e cioè che ci si trovi in un momento antecedente a quello in cui venga disposto il giudizio o che sia stato emesso provvedimento equipollente (procedimenti a citazione diretta). Chiede pertanto l’annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.

3) Con memoria, depositata in data 19.4.2011, il difensore di ufficio del ricorrente assume che il presupposto di legge, ai fini del proscioglimento, deve individuarsi nell’essere stata eseguita l’espulsione dello straniero extracomunitario; una diversa interpretazione della norma sarebbe, tra l’altro, non conforme a costituzione per contrasto con gli artt. 3, 97 e 111 Cost..

4) Il ricorso è fondato.

4.1) Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3 quater, stabilisce che "Nei casi previsti dai commi 3, 3 bis e 3 ter, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere".

E’ vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere prima della emissione del decreto che dispone il giudizio, nei confronti del cittadino straniero, sottoposto a procedimento penale di cui sia provata l’avvenuta espulsione, è possibile, in base ad un’interpretazione logico sistematica, oltre che letterale, della disposizione anche nei casi in cui il P.M. abbia formulato una richiesta diversa da quella di rinvio a giudizio o da altra forma di promovimento dell’azione penate prevista dall’art. 405 c.p.p., comma 1" (cfr. ex multis Cass. pen. Sez. 1^, 13 luglio 2004 n.30465).

E’ necessario, però, in ogni caso caso, come emerge dalla lettera e dalla "ratio" della norma, che, al momento dell’adozione del provvedimento di chiusura atipica del procedimento, non sia stato ancora emesso il decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente.

Nel caso di specie il decreto che dispone il giudizio era stato già emesso in data 9.12.2009, tant’è che il processo si trovava nella fase dibattimentale.

4.1.1) Contrariamente all’assunto difensivo, poi, tale interpretazione della norma non è in contrasto con la Costituzione, sia perchè la speciale causa di non procedibilità in questione non costituisce un "beneficio" per l’imputato, sia perchè la finalità deflattiva verrebbe palesemente frustrata se detta causa di non procedibilità fosse applicabile anche all’esito del dibattimento o addirittura nei gradi successivi del giudizio (ove ci si accorgesse dell’erronea omissione).

4.2) Il Tribunale, quindi, non avrebbe potuto emettere la sentenza di non luogo a procedere D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13 comma 3 quater.

La sentenza impugnata va, conseguentemente, annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bergamo.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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