Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 26-07-2011, n. 29912

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente è stato condannato, con provvedimento irrevocabile, per abusi edilizi e che è stata ordinata la demolizione delle opere abusive;

Che con l’ordinanza impugnata sono state stabilite le modalità di esecuzione della disposta demolizione;

Che il condannato, col ricorso proposto, ha eccepito la prescrizione dell’ordine di demolizione per il decorso di undici anni dalla data del provvedimento della Corte d’appello;

Che l’eccezione è giuridicamente infondata posto che le sanzioni amministrative in materie di violazione di norme urbanistiche, non rientrando tra le pene accessorie, non possono estinguersi per decorso del tempo;

Che il motivo che contesta il merito della decisione della corte territoriale è costituito da una mera asserzione di carattere fattuale;

Che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la consequenziale statuizione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro. 1.000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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