T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 04-08-2011, n. 6995 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 10 febbraio 2011 e depositato il successivo 14 febbraio, le ricorrenti impugnano il silenzio serbato dalla Regione Lazio sull’atto di diffida notificato in data 23 aprile 2010.

Riferiscono che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1061 del 2007 venivano apportate rettifiche alla DGR n. 436 del 2007, che definiva le tariffe ed i tetti di spesa per le prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale per l’anno 2007, evidenziando la necessità che "ai fini della corretta definizione dei budget 2007 relativi alle prestazioni APA occorre considerare la produzione relativa al secondo semestre 2006 ed al primo semestre 2007". Conseguentemente veniva ritenuto necessario "per i soggetti erogatori di cui sopra procedere a ricondurre la produzione a consuntivo 2007 nel budget per le prestazioni APA.

Tuttavia né la Regione Lazio né le AA.SS.LL. competenti hanno riconosciuto i nuovi budget, sicché la produzione 2007 è stata validata e liquidata soltanto nei limiti di cui alla DGR n. 436 del 2007. Analogamente per gli anni 2008 e 2009.

La Regione ha proceduto per una sola Casa di cura ad adeguare il budget alla DGR n. 1061 del 2007.

La richiesta di adeguamento dei budget è stata prontamente fatta dall’AIOP e dalle altre case di cura ricorrenti, cui è seguita la nota regionale che riferiva che "sono in corso presso la Direzione ed in collaborazione con l’ASP, le necessarie verifiche e controlli…".

In assenza di ulteriori comunicazioni, in data 23 aprile 2010 l’AIOP ha diffidato la Regione, la quale, a tutt’oggi, non ha dato alcun riscontro.

Viene dedotta la violazione dell’art. 97 Cost., nonché dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere sotto vari profili.

Con la memoria depositata in prossimità dell’odierna Camera di Consiglio le ricorrenti precisano che dai dati depositati dalla Regione si evince che effettivamente si è proceduto alla liquidazione della produzione 2007 nell’ambito del maggior budget assegnato con la delibera di Giunta Regionale n. 1061 del 2007. Tuttavia l’inadempimento permane in relazione alla correzione dei budget APA 2008 e 2009.

E ciò in quanto la stessa DGR n. 174 del 2008, come integrata dal decreto n. 23/08 stabiliva che il budget APA 2008 è calcolato sulla base della produzione 2007, che, come dimostrano i documenti depositati dalla Regione, è superiore a quanto indicato come importo per il budget 2008 e 2009.

Alla luce della suesposta situazione, osserva il Collegio che per quanto concerne la liquidazione della produzione 2007, la quale, come affermano gli stessi ricorrenti, è stata effettuata nell’ambito del maggior budget assegnato con la delibera di Giunta Regionale n. 1061 del 2007, può dichiarsi cessata la materia del contendere.

Permane, tuttavia, l’interesse dei ricorrenti alla pronuncia in relazione alle correzioni del budget APAPAC 2008 e 2009.

In proposito il Collegio non può non richiamare il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’obbligo di provvedere sussiste non solo in tutti i casi in cui il diritto di iniziativa procedimentale sia accordato da espresse disposizioni di legge, ma anche allorquando l’interessato sia, più in generale, titolare di un interesse differenziato e qualificato ad un bene della vita per il cui conseguimento si renda indispensabile l’esercizio del potere amministrativo.

Le Società ricorrenti sono titolari, nella loro qualità di Strutture accreditate con il SSN, che erogano varie tipologie di prestazioni APA (Accorpamenti Prestazioni Ambulatoriali) di una posizione qualificata, sicché sono legittimate ad avanzare istanze volte alla conclusione del procedimento di correzione del budget APA e PAC sulla base di quanto disposto con la DGR n.. 174 del 2008, come integrata dal decreto n. 23 del 2008 e, conseguentemente, sussiste l’obbligo da parte della Regione Lazio di concludere, con una pronuncia esplicita, i procedimenti di correzione dei budget APA e PAC degli anni 2008 e 2009.

Ciò sulla base di specifiche disposizioni legislative, in particolare dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale, come noto, recita che "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso".

Dal dato letterale della disposizione emerge che l’interessato può proporre ricorso – entro un anno dal compiuto inadempimento e senza più bisogno di previa diffida – ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. al fine di ottenere la condanna dell’Amministrazione a provvedere.

Nel caso in esame tutte le condizioni richieste sussistono, poiché vi è la pendenza di un procedimento amministrativo, avente ad oggetto le varie richieste, come sopra specificate, non ancora concluso.

Può conclusivamente affermarsi, dunque, che esiste il dovere di concludere il procedimento con atto espresso e motivato (a prescindere dal contenuto dello stesso) da parte della Regione Lazio intimata, in quanto il provvedimento richiesto è espressamente previsto da disposizioni emanate dalla medesima Regione Lazio (G.R. n. 174 del 2008, come integrata dal decreto n. 23 del 2008), onde l’Amministrazione, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, deve pronunciarsi sulle domande dei privati con esplicite determinazioni.

Trattandosi, poi, di attività che richiede l’accertamento di specifici elementi ai fini di una valutazione favorevole dell’istanza, l’ordine di questo Tribunale, conseguente all’accoglimento del ricorso, va limitato al mero esercizio dell’attività provvedimentale, non essendovi spazio, in questa sede, per la pretesa sostanziale vantata. Quest’ultima è, invero, rimessa al momento successivo (ed eventuale) della impugnativa del provvedimento espresso, ove non satisfattivo degli interessi di cui le ricorrenti sono titolari.

Può concludersi, riconoscendo la sussistenza di tutti i presupposti per ritenere accertato il silenzioinadempimento e per ordinare alla Regione Lazio di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente decisione.

Per quanto precede, il ricorso deve essere in parte accolto, mentre va dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente al budget 2007.

Le spese vanno poste a carico della parte soccombente e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere, come in motivazione specificato, e, in parte, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto delle ricorrenti ad ottenere un provvedimento espresso sulle istanze presentate ed ordina alla Regione Lazio, in persona del legale rappresentante protempore, di provvedere a quanto richiesto entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.

Condanna la Regione Lazio al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di gudizio che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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